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IL CASO SULLA REFORMATIO IN PEIUS IN FASE ESECUTIVA

Divieto di reformatio in peius: un diritto anche in sorveglianza? 

Il caso di StraLi va in Cassazione

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Uno dei capisaldi del processo penale italiano, nell’applicazione del diritto penale, si ritrova si trova nel divieto di reformatio in peius.  

 

Tale principio trova origine normativa nell’art. 597 co. 3 del codice di procedura penale ed impone che qualora ad appellare una sentenza sia l’imputato questi non può ritrovarsi all’esito del nuovo giudizio con una decisione peggiore di quella che aveva inteso impugnare.  

 

Il senso di tale principio è tutelare sempre la posizione del singolo che si interfaccia con il sistema processuale ed evitare che si creino inibizioni a far valere i propri diritti sulla base del timore che una situazione possa addirittura peggiorare nel caso si chieda di porla a nuovo vaglio.  

 

Tale principio è inserito nel codice in relazione alla fase dell’appello (secondo dei tre gradi di giudizio del sistema processuale penale) ma è considerato pacificamente valido per tutto l’ordinamento e storicamente la Corte di Cassazione ne ha stabilito l’ordine generale (Cass. Pen. sez. II, 18.8.1988).  

 

Questo significa, quindi, che non solo non può peggiorare una sentenza quando appellata dall’imputato, ma non può nemmeno peggiorare la sua situazione cautelare quando la impugni di fronte al Tribunale del Riesame o la sentenza di appello qualora questi decida di ricorrere di fronte alla Corte di Cassazione, cioè in terzo grado, e così via. 

 

Nel nostro sistema penale, oltre ai tre gradi di giudizio già detti e che vengono utilizzati per addivenire ad una decisione definitiva (di condanna o assoluzione), se ne aggiunge uno quando tale pronuncia comporti una condanna dell’imputato.  

 

In quel caso, infatti, sia che il soggetto possa scontare la pena in libertà (per esempio beneficiando di una misura alternativa alla detenzione) oppure in carcere il suo percorso esecutivo dall’inizio alla fine della pena sarà sottoposto alla supervisione ed alle decisioni della magistratura di sorveglianza.  

 

Come altri principi (come il diritto alla partecipazione al proprio processo ma anche il diritto alla difesa ed anche il diritto alla terzietà del giudicante), però, anche quello del divieto di reformatio in peius sembra affievolirsi in sede di sorveglianza, ove nonostante il singolo si trovi ad affrontare l’esplicazione pratica e concreta di tutto quanto stabilito nel processo che l’ha formulata sembra inserirsi una distanza rispetto a quelle garanzie che fino a quel momento l’hanno accompagnata.  

 

E dunque, nonostante sin dagli anni ’90 la Suprema Corte di Cassazione abbia stabilito che “il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 c.p.p., comma 3, costituente principio di portata generale del sistema processuale penale è applicabile anche al procedimento di sorveglianza” (Cass. Pen. sez. I, sent. n. 1980/1997), oggi spesso e volentieri sembra che tale statuizione venga ignorata nelle aule di sorveglianza.  

 

Questa è la situazione del caso portato all’attenzione di StraLi: un giovane uomo in espiazione di una pena che trovandosi in misura di detenzione domiciliare ha avanzato richiesta al proprio Magistrato di Sorveglianza al fine di poter cambiare il proprio domicilio (con la volontà di lasciare casa dei genitori e ad andare a vivere da solo).  

 

Il Magistrato di Sorveglianza, di fronte a tale richiesta (certo rigettabile ma assolutamente legittima) ha deciso non solo di non acconsentire al cambio ma di punire effettivamente il condannato per la sua richiesta ponendo a suo carico l’obbligo di versare mensilmente la somma di euro 300 a favore di un ente a tutela di soggetti bisognosi.  

 

Premesso che il condannato aveva già integralmente risarcito i danni derivanti dal proprio reato e che era altresì già impiegato in attività di volontariato settimanalmente, tale decisione ha comportato un profondo effetto negativo sulla sua esistenza anche in considerazione del fatto che il suo stipendio al momento della decisione ammontava a non più del doppio della cifra imposta alla donazione da parte del Magistrato.  

 

Il problema giuridico e logico è evidente: questa decisione non arriva nei confronti del condannato per iniziativa della Procura o del Giudice di fronte ad una sua violazione (frangente possibile), ma segue ad una sua personale iniziativa legittima di chiedere una decisione al proprio giudice. Evidentemente, questi, decidendo con un peggioramento della situazione espiativa dell’istante ha violato il divieto di reformatio in peius che dovrebbe restare sovrano anche in questa fase processuale. 

 

StraLi ritiene che sia fondamentale ottenere un nuovo rafforzamento di tale principio, specie in sorveglianza, anche perché una più blanda interpretazione dell’art. 597 co. 3 c.p.p. indurrebbe inevitabilmente le persone coinvolte in un procedimento penale ad evitare di proporre le proprie legittime richieste per il timore di vedersi non solo negare l’oggetto della propria istanza ma addirittura di ritrovarsi, automaticamente, in una situazione peggiore e più grave di quella preesistente, con un’evidente violazione dei principi fondamentali del giusto processo, primo tra tutti, quello dell’accesso alla giurisdizione.  

 

Per questo abbiamo deciso di supportare il ricorso in Cassazione dell’avv. Benedetta Perego, e miriamo ad ottenere una pronuncia che riconosca in concreto tale violazione e che possa essere pro futuro utilizzata per rafforzare la posizione di chiunque si trovi nei panni dell’istante in questione, specie tra le aule di sorveglianza ed in particolar modo quando si tratti di persone private della propria libertà personale, i quali già solo per questo fatto partono svantaggiati e spesso trascurati nel nostro sistema processuale. 

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​L’8.4.2022 si terrà l’udienza sul caso di fronte al Primo Collegio della Corte di Cassazione. 

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