Altro girone altro regalo dal nostro governo gialloverde.
Martedì scorso, 2 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 925, che reintroduce nell’ordinamento l’impossibilità di accedere al rito abbreviato per i soggetti imputati di reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Al Governo gialloverde questa riforma piace tantissimo: per una ‘pena certa’, dicono, per evitare che determinate scelte processuali frustrino la reazione punitiva prevista dal legislatore. Per dare maggior sicurezza ai cittadini.
Per comprendere la portata di questo cambiamento è necessaria una breve premessa.
Se è chiaro che ‘ergastolo’ significa che il condannato non uscirà (di regola) dalla prigione se non con i piedi davanti, è utile spendere due parole sul concetto di ‘rito abbreviato’. In sostanza, l’imputato rinuncia alla fase dibattimentale, che è la fase del processo più lunga, dove vengono sentiti i testimoni, i consulenti, i periti e lo stesso imputato se lo vuole e che racchiude in sé tutte le garanzie tipiche del processo penale. Il giudice, da parte sua, deciderà esclusivamente in base agli atti raccolti dal Pubblico Ministero – tradizionalmente ‘antagonista’ del soggetto alla sbarra – durante le indagini.
Quante volte nei film il testimone chiave, che durante le indagini aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputato, cambia versione davanti al giudice facendo assolvere il tizio che fino a quel momento sembrava ormai spacciato? Ecco, questa cosa succede anche nella realtà e chi sceglie l’abbreviato si gioca, tra le altre, anche questa possibilità. È una sorta di do ut des: l’imputato rinuncia ad alcune garanzie che l’ordinamento gli offre consentendo una notevole diminuzione dei tempi processuali; in cambio, riceve uno sconto di pena di un terzo. È così che una pena determinata in sei anni verrà ridotta a quattro, ad esempio.
Ed era così che, fino al primo aprile scorso, l’ergastolo poteva trasformarsi in trent’anni di reclusione.
Ma torniamo alla riforma appena approvata.
Tanto per cambiare, StraLi nutre fortissimi dubbi – eufemisticamente parlando – sulla tenuta costituzionale della norma così come modificata. In particolare, appare evidente la violazione della finalità rieducativa, costituzionalizzata al comma terzo dell’art. 27, che la pena necessariamente deve (almeno astrattamente) perseguire per essere considerata legittima.
Ma non solo. Il rito abbreviato permette di concludere i procedimenti più rapidamente: una modifica come questa è antitetica alla attuale tendenza di riduzione dei tempi della giustizia in ossequio al principio del giusto processo, nel quale rientra il diritto per l’imputato di essere giudicato in tempi ragionevoli, anch’esso presente in Costituzione all’art. 111.
Ma a prescindere dalle considerazioni di costituzionalità, quel che maggiormente preoccupa è il vento che muove cambiamenti come questo. Il diritto penale non può essere la risposta ai problemi sociali. Non è certo infliggendo l’ergastolo al posto di trent’anni di carcere – lo ripetiamo, trent’anni: tre volte dieci. O cinque volte sei. Insomma, un'eternità! – che si eviterà in futuro il compimento di omicidi, le affiliazioni alla criminalità organizzata, i sequestri di persona, gli attacchi terroristici.
Modifiche come questa hanno il cattivo odore della sviolinata ai comuni cittadini, per dare l’impressione di un Italia più sicura, in cui chi sbaglia una sola volta paga e paga per sempre.
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