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I DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE: IL CASO NEUBAUER ET AL. CONTRO GERMANIA

Nell’ambito della climate litigation, ossia l’uso strategico del contenzioso per sostenere la lotta al cambiamento climatico, si è assistito negli ultimi anni ad un incremento di casi basati sui diritti umani. A partire dall’apripista Fondazione Urgenda contro Paesi Bassi, infatti, diverse cause hanno avuto ad oggetto violazioni di diritti umani, come il diritto alla vita o all’integrità fisica, al fine di rivendicare una responsabilità statale all'azione verso il clima, puntando a ottenere più ambiziose ed efficaci politiche di riduzione delle emissioni.

Tra di esse, il recente giudizio di costituzionalità espresso dalla Corte Costituzionale tedesca il 26 aprile 2021 sul caso Neubauer et al. contro Germania si inserisce in questa tendenza.

La causa, iniziata nel 2020 da gruppi di giovani attivist3 tedesc3, insieme ad altr3 minori, e ad un gruppo di cittadin3 del Nepal e del Bangladesh, ha avuto ad oggetto la Legge Federale sul Clima (Bundes -Klimaschutzgesetz) del 2019, accusata di perseguire obiettivi di riduzione delle emissioni insufficienti per scongiurare i peggiori effetti della crisi climatica, e di violare quindi i diritti e libertà fondamentali protetti dalla Costituzione. Nello specifico, i principali diritti rivendicati includono il diritto alla vita ed all’integrità fisica, alla proprietà ma anche ad un "futuro rispettoso della dignità umana" e ad un “ecologico minimo standard di vita” (derivati dalla lettura congiunta degli articoli riguardo la dignità umana ed alla protezione della natura).

Pur riconoscendo l’oggettività della crisi climatica, e i suoi effetti avversi sulla salute, la proprietà e le comunità, la decisione finale non ha però trovato una violazione di nessuno dei diritti sopracitati, ma piuttosto una generale violazione dei diritti e delle libertà fondamentali protette dalla Costituzione per via di un “effetto interferenza” (“Eingriffsähnliche Vorwirkung”). Infatti, la base su cui la Corte fonda il proprio ragionamento è la violazione del principio di proporzionalità della disposizione riguardante la riduzione delle emissioni dopo il 2030. In questo caso la Legge Federale sul Clima, pur perseguendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni con degli strumenti legislativi considerati appropriati dalla Corte, finiva per “scaricare” un peso eccessivo sui diritti e le libertà della cittadinanza dopo il 2030, per via del target troppo basso pre-2030. Prevedendo una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra (rispetto al 1990) entro il 2030, e lasciando invece da definire i target dopo quella data, di fatto obbligava a misure più drastiche post 2030 per evitare gli scenari peggiori, ripartendo dunque in maniera iniqua tra le generazioni queste restrizioni e risultando incostituzionale.

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza si trova nella descrizione dettagliata degli obblighi costituzionali per il legislatore derivanti dall’ Articolo 20(a). Quest’ultimo riguarda “la protezione delle fondamenta naturali della vita e degli animali” e specifica che lo Stato le debba proteggere anche in vista della responsabilità verso le future generazioni. Dopo anni di dibattito sulla possibilità che questo articolo includesse un dovere di azione verso il clima, la Corte ha espresso un giudizio chiaro, confermando una lettura particolarmente ampia dell’art. 20(a), che include un dovere di protezione anche nei confronti dei cambiamenti climatici. L’interpretazione della Corte però non si è fermata a questo, ma ha precisato la derivante necessità costituzionale di puntare alla neutralità climatica ed il fatto che, vista la natura globale della crisi, questa protezione sia da attuarsi necessariamente attraverso la cooperazione internazionale, rispettando ed adattandosi agli obblighi internazionali ed alle ultime scoperte scientifiche. Nel fare ciò, la sentenza riconosce gli obbiettivi individuati dall’Accordo di Parigi come aventi rilevanza costituzionale per il legislatore, vincolandolo a mettere in atto le riduzioni necessarie al fine di rimanere ben al di sotto dei 2° di aumento della temperatura globale individuati dall’Accordo come soglia massima.

Un altro aspetto rilevante della decisione si ritrova in una applicazione del concetto di “sviluppo sostenibile”, che includa un’attenzione verso l'equità intergenerazionale, nei confronti delle generazioni future, così come una intra-generazionale, rispetto alle responsabilità dello Stato tedesco verso l3 cittadin3 dei paesi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici. Seppur il giudizio finale rispetto alle violazioni dei diritti dei cittadini dal Bangladesh e del Nepal sia negativo, infatti, non viene esclusa la possibilità di una responsabilità dello Stato rispetto a possibili eventi avversi generati da una insufficiente azione sulle emissioni anche fuori dai propri confini.

In seguito al giudizio, il Parlamento tedesco ha modificato la disposizione §3(1) della Legge Federale sul clima nell'agosto 2021, introducendo nuovi e più ambiziosi target di riduzione delle emissioni : del 65% entro il 2030 e dell’ 88% entro il 2040, segnando così una vittoria storica per i movimenti per il clima che, si spera, potrà ripetersi anche in altri contesti.



A cura di Anna Rossa

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