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IL DISEGNO DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE NON CI MANDA IN VISIBILIO

Aggiornamento: 26 apr 2020

Il 14 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge con il quale ha dato delega al Governo per procedere al restyling del codice di procedura penale entro un anno. Un bel regalo per i giuristi innamorati del 2021.

Di seguito i punti che ci paiono salienti:

1.    Modifica dei termini per le indagini preliminari: 6 mesi per i reati puniti con pena detentiva massima non superiore a 3 anni, 18 mesi per i reati più gravi e complessi – mafia, terrorismo, rapina ed estorsione aggravate, omicidio, armi, violenze sessuali –, e 12 mesi per i restanti, con un’unica possibilità di proroga per un massimo di 6 mesi. Decorso il termine, e qualora entro 3 mesi il PM non abbia chiesto l’archiviazione o notificato l’avviso di fine indagini (il ben noto “415 bis”), scatta l’obbligo di procedere alla completa discovery degli atti di indagine. E se il PM si dimentica? Sono previste, accertato il dolo o la negligenza della condotta, sanzioni disciplinari. Innovativa la possibilità per la parte di chiedere al Giudice per l'udienza preliminare di valutare l’eventuale ritardo con cui il PM ha iscritto la notizia di reato – è una prassi non del tutto sconosciuta quella di ritardare l’iscrizione del nome dell’indagato, in modo da guadagnare tempo di indagine – con conseguente retrodatazione dell’iscrizione e dichiarazione di inutilizzabilità di tutte le fonti di prova raccolte, a questo punto, fuori termine.

2.  Tempi massimi prestabiliti per portare a termine l’intero processo (max 5 anni, eccezion fatta per i reati di mafia, terrorismo e i più gravi delitti contro la PA, che rimangono a tempo indeterminato): le parti potranno così avere una seppur vaga idea di quanto durerà il processo a loro carico (o nel quale sono ad altro titolo coinvolti, si pensi alla persona offesa). Si parla di 4 anni per i processi davanti al tribunale monocratico e 5 anni per tutti gli altri.

3.    Ampliamento del raggio d’azione del patteggiamento, con possibilità di patteggiare sino a 8 anni di reclusione come pena finale, ad eccezione di una (non breve) lista di reati – omicidio, infanticidio, stalking, aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, lesioni personali aggravate, per citarne alcuni – che, all’atto pratico, riduce di molto la concreta applicazione di una modifica da tempo richiesta da molti.

4.    Nel caso in cui cambi la persona fisica del giudice durante il dibattimento, si prevede la lettura delle dichiarazioni rese da testimoni già sentiti, senza necessità di convocarli nuovamente. In altre parole il giudice, invece di assistere alla deposizione del teste potendone osservare direttamente il comportamento e la reazione alle domande poste dalle parti, deciderà basandosi esclusivamente sulle trascrizioni, ossia “sbobinature” di quanto detto da quella persona in aula.

5.    Per i reati a citazione diretta, celebrazione del giudizio di appello – che tendenzialmente rappresenta l’ultima possibilità per l’imputato di veder valutati i fatti per i quali è accusato – davanti ad un solo giudice, in luogo del collegio a tre.

6.    Apertura delle porte del magico mondo della tecnologia anche per i poveri penalisti che in futuro (forse) potranno, tra le altre cose, depositare atti e documenti in via telematica.

7.    Svariate, complesse e per il momento fumose le modifiche in tema di notificazioni. Tra le altre cose, è previsto che le notifiche successive alla prima saranno effettuate al difensore, con l’individuazione di generiche ‘deroghe’ qualora l’imputato sia difeso d’ufficio ovvero non abbia mai ricevuto in persona la prima notifica.

8.    Infine, la prescrizione: l’ormai celeberrimo Lodo Conte Bis – a differenza di quanto inserito nella “Spazzacorrotti” approvata nel gennaio 2019 e di cui vi avevamo lungamente parlato – prevede la sospensione dei termini di prescrizione solo in caso di condanna in primo grado, con stop definitivo in caso di conferma della condanna in appello; in caso di assoluzione in secondo grado, invece, il termine prescrizionale sospeso viene nuovamente “accreditato” all’imputato che, se del caso, potrà vedersi dichiarato estinto il reato.

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