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L’INASPRIMENTO SANZIONATORIO DELL’APPROPRIAZIONE INDEBITA: 50 SFUMATURE DI IRRAZIONALITA’

Aggiornamento: 29 apr

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la cd. Legge anticorruzione (L. 9 gennaio 2019, n. 3) con la quale, tra le altre cose, viene modificata la pena edittale del reato di appropriazione indebita.


La nuova formulazione è la seguente: “Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.


I più attenti noteranno che la pena è stata notevolmente aumentata rispetto alla precedente formulazione, in base alla quale la sanzione prevista per il reato in esame era la “reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire diecimila”.


Il calcolo è rapido: la pena è stata aumentata nel minimo più di 50 volte.


Le conseguenze, oltre all’aumento spropositato della sanzione nel minimo edittale, sono molteplici e irrazionali.

In primis l’imputato, seppur incensurato, anche avendo commesso un fatto lieve ed avendo risarcito (almeno parzialmente) il danno, e dimostrando di voler riparare alle conseguenze dannose del reato attraverso un piano di lavori di pubblica utilità, non potrà più accedere all’istituto della messa alla prova.


Inoltre, in modo del tutto irrazionale, dal 2019 il reato di appropriazione indebita non sarà più un caso procedibile con citazione diretta a giudizio. Si dovrà dunque celebrare l’udienza preliminare per casi, quelli di appropriazione indebita, (spesso) di agevole accertamento e di scarsa offensività. Non si comprende perché il furto, anche aggravato, continui ad essere un caso di citazione diretta a giudizio, mentre l’appropriazione indebita non più.


E allora quali violazioni potrebbero essere fatte valere avanti alla Corte Costituzionale?


A nostro parare vi è una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al «principio di ragionevolezza-uguaglianza», in quanto l'abnorme aumento del minimo edittale di legge impedisce in concreto al giudice di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di adeguare al caso concreto la pena, imponendo gravi sperequazioni punitive.

Va ricordato che, in effetti, l’appropriazione indebita è un reato che punisce condotte anche di ridottissima offensività, quali il rifiuto di restituzione di oggetti di poco valore (ora punibili con un minimo di due anni).


Sarebbe violato altresì l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l’aumento sanzionatorio non rispetta il «principio di proporzionalità della pena» in relazione alla gravità del reato, che va desunta dal rango del bene giuridico tutelato, dalle modalità di aggressione e dall'intensità della colpevolezza.


I più attenti ci diranno: ma la Corte Costituzionale non invaderebbe la discrezionalità del Legislatore qualora dichiarasse illegittimo l’aumento in discorso? Certo, sollevando una questione del genere (ove si critica una scelta di aumento della sanzione) il rischio c’è.


Sul punto però la Corte Costituzionale ha di recente sottolineato come “gli interventi di questa Corte sulle disposizioni sanzionatorie sono divenuti più frequenti, con una serie di decisioni ispirate a una sempre maggiore garanzia della libertà personale e dei principi costituzionali che delineano «il volto costituzionale del sistema penale” (Corte Costituzionale n. 179 del 2017).


L’avvocato che vorrà sollevare la questione, che noi riteniamo fondata, potrà dunque citare alcuni precedenti sul punto, tra i quali spicca la dichiarazione di illegittimità costituzionale del minimo edittale del reato di oltraggio a Pubblico ufficiale, operata con la sentenza n. 341 del 1994, ove la Corte aveva condivisibilmente sostenuto che “l'art. 341, primo comma, del codice penale deve, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei individuando la pena minima da applicare per il reato in questione facendo riferimento al limite di quindici giorni fissato in via generale per la pena della reclusione dall'art. 23 cod. pen., senza con ciò effettuare alcuna opzione invasiva della discrezionalità del legislatore, il quale peraltro resta libero di stabilire, per il reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio, purchè ragionevole nei sensi e secondo i principi illustrati nella presente pronunzia”.


Ad oggi non ci risulta che sia stata ancora formulata la questione così come esposta (qualora così non fosse scriveteci i Vs. riferimenti): rimaniamo a disposizione ovviamente per dar manforte all’avvocato che vorrà intraprendere questa strada nel suo caso!

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