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LA MIGRAZIONE COME AZIONE COERCITIVA: UN ILLECITO INTERNAZIONALE?

Benché il fenomeno delle migrazioni quali azioni coercitive sia stato analizzato negli ultimi anni dal punto di vista politico e delle relazioni internazionali, questa prassi rimane ancora sconosciuta alle norme di diritto internazionale e regolamentarla è diventato ormai uno degli imperativi del nostro secolo.



Kelly M. Greenhill, professoressa di scienze politiche e relazioni internazionali, ha redatto un volume dal titolo Armi di migrazione di massa che offre il primo esame sistematico di questa politica non convenzionale. La Greenhill definisce come coercive engineered migrations (o migration-driven coercion) quei movimenti transfrontalieri di popolazione che sono deliberatamente creati o manipolati da parte di alcuni Stati per indurre concessioni politiche, militari e/o economiche da parte di uno o più Stati cosiddetti target. Nel suo scritto, la Greenhill cita ed analizza almeno sessantaquattro tentativi di migrazione forzata coercitiva verificatisi dopo l’entrata in vigore della Convenzione sui rifugiati delle Nazioni Unite del 1951. Questo fenomeno, secondo la studiosa, può essere giustificato anche dal fatto che per gli attori statali e non statali relativamente “deboli”, i quali non possono ricorrere ai metodi tradizionali di influenza, vi sono ragioni convincenti e convenienti a creare, manipolare o semplicemente sfruttare le crisi migratorie per indirizzare il comportamento degli Stati target ed ottenere benefici.


Un chiaro esempio di migrazione quale azione coercitiva risale al 2004, quando i Ministri degli Esteri degli Stati Membri dell’Unione europea (UE) si sono riuniti e hanno deciso di revocare tutte le sanzioni ancora in vigore nei confronti della Libia, un tempo Stato paria a livello internazionale. Questa vasta gamma di sanzioni era in vigore dagli anni ’80, a seguito di diversi attacchi terroristici sponsorizzati dalla Libia in Europa occidentale. Il fattore che ha catalizzato questo drastico cambiamento nella politica dell’UE è stata la promessa libica di contribuire a frenare il crescente flusso di persone migranti dal Nord Africa e di richiedenti asilo attraverso il Mediterraneo e verso il territorio europeo. In poche parole, i timori europei di una migrazione senza limiti hanno permesso al leader libico Gheddafi di impegnarsi in una forma di coercizione di successo, anche se non convenzionale, basata sullo sfruttamento intenzionale delle crisi migratorie e delle persone rifugiate.


Questo fenomeno continua a ripresentarsi anche ai giorni nostri. Basti ricordare lo scenario della crisi dei rifugiati del 2015 a partire dalla quale, in cambio del contenimento del flusso migratorio sulle isole greche, l’UE ha sostenuto con aiuti economici e incentivi non finanziari la Turchia.

Dal giugno 2021, poi, l’Unione ha dovuto fronteggiare una nuova ondata migratoria attraverso i confini con la Bielorussia, proprio all’indomani delle sanzioni impostegli dall’UE. Le autorità bielorusse hanno ‘scortato’ persone migranti verso il confine polacco, destabilizzando la situazione alle porte dell’Unione. Polonia, Lettonia e Lituania hanno dichiarato lo stato di emergenza introducendo modifiche alla propria legislazione nazionale in materia di immigrazione. Le restrizioni imposte nell’ambito dello stato di emergenza in Polonia hanno fatto sì che gli attori umanitari, le organizzazioni della società civile e gli enti d’osservazione indipendente dei diritti umani, ad eccezione dell’Ufficio del difensore civico polacco, non potessero accedere alla cosiddetta ‘zona di esclusione’ che copriva centottantatre Comuni situati in prossimità del confine con la Bielorussia. L’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha definito questa strumentalizzazione dei migranti a fini politici come minaccia ibrida da parte della Bielorussia per ottenere la rimozione delle sanzioni economiche. In merito a quest’ultimo episodio, trentadue persone di cittadinanza afghana hanno sollevato ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti della Polonia (R.A. e altri c. Polonia, No. 42120/2021), ma il caso polacco non è l’unico pendente presso tale organo giudiziario. Anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sono intervenuti nel procedimento.

E ancora, negli ultimi mesi le autorità marocchine hanno rafforzato i loro interventi come guardie di frontiera per conto dell’UE. In cambio, il Marocco riceve fondi spagnoli e dell’Unione, oltre a concessioni politiche. Invero, Spagna e Marocco hanno rinnovato l’accordo di cooperazione in materia di sicurezza entrato in vigore il 30 aprile 2022. Ciò si è già tradotto in una gestione abusiva delle frontiere, con frequenti incursioni nei campi d’accoglienza e controlli più severi nei tentativi di attraversamento del confine.


Questi respingimenti dei flussi migratori stanno diventando sempre più numerosi e comportano inevitabilmente la violazione di norme di diritto internazionale dei diritti umani. In questo contesto, al fenomeno della migrazione coercitiva seguono spesso implicazioni anche nell’ambito del diritto penale internazionale. L’odierna migrazione di massa attraverso la Libia verso l’Europa ha permesso che individui già vulnerabili diventassero oggetto di crimini internazionali. A partire dal 2017, con le crescenti pressioni degli Stati europei per arginare i flussi migratori dalla Libia, gli stessi gruppi armati hanno riorientato le loro attività sul controllo della migrazione, utilizzando i centri di detenzione DCIM (Department for Combatting Illegal Migration) per impedire l’attraversamento del Mediterraneo. Gli abusi commessi contro le persone detenute tra il 2017 e il 2021 potrebbero essere qualificabili come crimini di guerra e crimini contro l’umanità secondo l’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI). StraLi, insieme alla Ong Adala for All e UpRights aveva depositato il 18 gennaio 2022 un esposto alla CPI riguardante tali crimini.


Per risolvere il problema è però necessario analizzarne la radice, ovvero le cause, individuabili in molti casi proprio nell’obiettivo politico di alcuni attori statali e non di ottenere concessioni di vario genere. Attese le varie implicazioni del fenomeno (che non mostra segni di attenuamento), è evidente la necessità di esaminarlo dal punto di vista giuridico, sia in termini di responsabilità da parte degli Stati che in termini di tutela dei diritti umani. Le questioni relative all’immigrazione clandestina e al diritto d’asilo sono diventate in molti Paesi una questione di alta politica, comportando un cambiamento nella definizione delle minacce alla sicurezza nazionale e nella pratica della politica di sicurezza. In effetti, le paure legate alla migrazione possono catalizzare risposte politiche e militari conseguenti, anche nei casi in cui la coercizione non abbia successo. Alcuni studiosi si chiedono se tali fenomeni possano costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale tale da giustificare un uso legittimo della forza armata nei rapporti internazionali, applicando la nozione di guerra ibrida (anche se va ricordato che un attacco è considerato rilevante ai fini della legittima difesa solo quando gli effetti prodotti in termini di danni a persone o cose siano comparabili a quelli prodotti da un attacco armato con armi convenzionali). Gli stessi funzionari dell’UE hanno utilizzato questi termini con riferimento ai movimenti migratori. Il fenomeno in esame, quindi, solleva diversi problemi giuridici quanto alle norme applicabili. Invero, si evidenziano profili di cautela nell’adottare queste qualificazioni giuridiche poiché, per esempio, la tesi che sia in corso un attacco ibrido potrebbe essere usata per rafforzare la rappresentazione di una situazione che richieda restrizioni o deroghe ai diritti umani. In caso di conflitto armato, infatti, sono legittimati strumenti di deroga all’applicazione di tali norme internazionali.


Per concludere, nella migrazione coercitiva i costi sono inflitti attraverso la minaccia e l’uso di ‘bombe demografiche umane’ per raggiungere obiettivi politici che sarebbero del tutto irraggiungibili con mezzi militari. Peraltro, le democrazie liberali hanno più probabilità delle loro controparti illiberali di dover rispettare impegni giuridici codificati in materia di diritti umani e migrazione, di conseguenza sono più vulnerabili alle accuse di ipocrisia nel caso in cui si comportino in modo contrario a tali impegni e più soggette ad essere considerate ottimi target. Questa malformazione del potere politico delle norme di diritto internazionale dei diritti umani ed in materia di migrazione deve al più presto trovare risposta.



A cura di Nicole Valentina Zemoz

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