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La ormai celebre ordinanza del GIP di Agrigento, per punti

Doverosa premessa (nostra).

Se davvero siete interessati alla vicenda della Sea Watch 3 vi consigliamo di leggere l’Ordinanza in questione, a prescindere dalle vostre conoscenze giuridiche: si tratta di poche pagine, concise, puntuali e, per quanto possibile, semplici. A tratti illuminanti.


Cosa sostiene la Procura.

L’Ordinanza apre descrivendo l’ipotesi accusatoria, ossia i due delitti che, secondo la Procura, la Comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, avrebbe commesso. Il primo è la ‘resistenza o violenza contro nave da guerra’, reato previsto dal codice della navigazione all’art. 1100; il secondo è invece la più comune ‘resistenza a pubblico ufficiale’, previsto dal codice penale all’art. 337.

Il punto focale è, in entrambi i casi, il mancato rispetto da parte di Rackete del divieto – reiterato sia per iscritto che oralmente – di entrare in acque italiane prima e, poi, di attraccare al porto di Lampedusa.


Doverosissima premessa (del GIP di Agrigento)

Il GIP chiarisce che quanto contestato non può essere atomisticamente esaminato, ma va contestualizzato con quanto concretamente accaduto in mezzo al mare, con le regole sull’obbligo di soccorso e con i doveri che ne derivano. E così fa.


Gli obblighi sovranazionali.

Togliamoci subito il dente e affrontiamo la parte più tecnica della questione, quella piena di abbreviazioni, numeri ed articoli difficili che cercheremo di rendere meno ostici.

Se è vero che ogni Stato esercita la propria sovranità, potendo fare il bello ed il cattivo tempo per mezzo delle proprie leggi, è anche vero che tale libertà non è sconfinata: i singoli Paesi, nel corso dei decenni, in un mondo che usciva da guerre devastanti e che si avviava ad una crescente apertura, hanno compreso la necessità della cooperazione, da preferirsi all’autarchica chiusura in se stessi. Da questa evidenza sono nati numerosi Patti sovranazionali e conseguenti obblighi che l’Italia, attraverso l’art. 10 della Costituzione, si è impegnata a rispettare. All’art. 117, sempre della Costituzione, troviamo scritto che i Patti di cui sopra hanno un carattere di supremazia rispetto al diritto interno. La logica è semplice: se ogni Stato, dopo aver concluso un accordo con altri Stati, fosse libero di modificarne il contenuto unilateralmente il tutto perderebbe di significato e di ragion d’essere.

Bene.

Il GIP di Agrigento svolge egregiamente il compito di elencare e descrivere le singole Convenzioni alle quali l’Italia si è volontariamente sottoposta negli anni. Noi proviamo a fare un riassunto un po’ più fruibile (se invece siete affetti dalla sindrome di San Tommaso andate a leggere le pagine 2-5 dell’Ordinanza).

In breve. I testi normativi da tenere in considerazione sono la Convenzione di Montego Bay del 1982 (recepita dall’Italia nel 1994), la Convenzione cd. SOLAS del 1974 (recepita in Italia nel 1980), la Convenzione Search and Rescue del 1979 (cd. SAR, esecutiva nel nostro Paese dal 1989) ed infine il Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998, modificato da ultimo dal cd. Decreto Sicurezza Bis, testo che deve ancora essere convertito in legge).

Il T.U. (Testo Unico, norma di diritto interno) ad oggi prevede che il Ministro degli Interni possa, insieme a quello delle Infrastrutture e quello della Difesa, vietare l’ingresso delle navi straniere qualora, tra le altre cose, operino in violazione delle regole interne sull’immigrazione.

Sempre il T.U., ma anche – e questo è fondamentale – le Convenzioni internazionali sopra richiamate, prevedono tuttavia il dovere, in capo ad ogni Stato, di soccorrere e fornire prima assistenza allo straniero che abbia fatto ingresso, anche irregolarmente, sul territorio nazionale.

Aggiungiamoci ancora che l’art. 1158 del Codice della Navigazione italiano punisce il comandante di nave italiana o straniera che ometta di prestare soccorso ad un’imbarcazione in difficoltà.

In altre parole: è ben possibile per lo Stato limitare ed eventualmente vietare l’ingresso in acque italiane di navi straniere, ma non può farlo in violazione di quanto disposto da norme provenienti ‘dall’alto’, che prevalgono sul diritto interno.


Cosa è successo in mezzo al mare?

Il GIP passa poi a ricapitolare i fatti. Nessuno, se non il carico umano del gommone, ha assistito a quanto è successo in mezzo al mare, ma possiamo immaginare sia accaduto quello che spesso accade: un gommone pieno di uomini, donne e minori è stato mollato dallo scafista di turno, che si è poi allontanato. Il mezzo non aveva benzina e, comunque, sopra non c’era nessuno che fosse in grado di condurlo affrontando il mare aperto.


Come faceva la Sea Watch 3 a saperlo? Gliel’hanno detto gli scafisti?

Il GIP ricostruisce i movimenti della Sea Watch 3 in base alla CNR (si chiama così in slang giuridico la ‘Comunicazione di Notizia di Reato’, cioè la prima informazione che viene trasmessa alla Procura quando la Polizia o chi per essa viene a sapere della possibile commissione di un reato da parte di chicchessia), ossia di un atto scritto non dalla Rackete ma dalle forze dell’ordine italiane.

E no, non gliel’hanno detto gli scafisti. La Sea Watch 3 ha saputo del natante in difficoltà grazie ad un aereo di nome ‘Colibrì’ che pattugliava dall’alto la zona.

Raggiunto il gommone, i passeggeri sono stati trasferiti sulla barca della ONG, che immediatamente si è messa in contatto con la Guardia Costiera libica, italiana, olandese – madre patria della stessa ONG – e maltese, chiedendo che venisse immediatamente indicato un POS (a ridaje con lo slang: un POS è un Place Of Safety che possiamo tradurre con ‘porto sicuro’).

Le valutazioni che seguono, si legge nell’Ordinanza, furono effettuate dalla Comandante Rackete con il continuo ausilio dei legali della ONG.


Perché non li ha portati in Libia?

La Libia ha risposto immediatamente, indicando Tripoli come porto sicuro.

Allora.

In Libia i migranti irregolari vengono ospitati stipati nei ben noti centri di detenzione, che sono luoghi in cui accadono le cose più turpi, come ormai tutti dovrebbero sapere: dalle estorsioni alle torture, dalle violenze fisiche a quelle sessuali, tutto finalizzato a convincere i prigionieri e/o le loro famiglie a pagare quanto ‘dovuto’ per il trasporto illegale verso lidi europei.

Ce lo hanno detto i rapporti ONU con dovizia di particolari e reportage fotografici (qui l’articolo di Internazionale che lo riporta: http://bit.ly/ReportONU).

Ce lo dice l’ultima Raccomandazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (se volete leggerla è qui: http://bit.ly/Raccomand).

Ce lo hanno detto coloro che sulla pelle ancora portano le cicatrici di quel che hanno vissuto.

Lo ha ripetuto un’ultima sentenza della nostra Cassazione, che ha assolto un gruppo di migranti riconoscendo che avessero agito (rullo di tamburi) per legittima difesa. Ve la raccontiamo perché è interessante: la nave italiana Vos Thalassa aveva recuperato un folto gruppo di disperati alla deriva su un ‘piccolo natante di legno’ in mezzo al mare, dirigendosi poi verso Lampedusa; ricevuto il contrordine di riportarli in Libia, il mezzo invertiva la rotta. I migranti, resisi conto della nuova destinazione loro assegnata, minacciavano l’equipaggio riuscendo infine ad approdare sulle coste italiche. Imputati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i due uomini tacciati di aver organizzato la ‘rivolta’ sono infine stati assolti dal GUP di Trapani per essere stati costretti ad agire in tal senso al fine di evitare un grave danno alla propria persona, ossia quelle torture e violenze di cui sopra.

Da ultimissimo, qualche giorno fa, abbiamo assistito attoniti al bombardamento del centro di detenzione di Tajoura durante il quale ci hanno lasciato le penne, al momento, una cinquantina di persone, con ferimento di almeno un centinaio.

Ah già, perché in Libia, dall’ottobre 2011 – ossia dalla deposizione e morte di Gheddafi – si sta combattendo una guerra intestina che tra i principali protagonisti vede il governo ufficialmente riconosciuto dall’ONU, con a capo il primo ministro Al-Sarraj e l’esercito libico guidato dal Generale Haftar. Non è ancora chiara la dinamica del bombardamento, le parti in gioco guerra si incolpano vicendevolmente.

Quel che è invece certo è che nessuna guerra si combatte facendosi le treccine l’un l’altro ed in effetti di attacchi di questo genere non c’è nemmeno troppo da stupirsi (qui un’ottima ricostruzione della situazione socio-politica libica dell’ultimo decennio: http://bit.ly/BBCLibia).

Porto sicuro? Ecco, no.


Perché non li ha portati in Tunisia?

Di nuovo, c’entra la definizione di porto sicuro: se è vero che in Tunisia non impazza una guerra né si ha contezza di centri di detenzione (rectius, tortura), è vero anche che questo non basta. L’Ordinanza riporta le parole della Comandante Rackete, sentita all’udienza di convalida dell’arresto, la quale scartò l’ipotesi tunisina sulla scorta di vicende passate in cui furono protagoniste altre ONG: nel luglio 2018 la Sarost 5 sostò due settimane al largo di un porto tunisino prima di ricevere l’autorizzazione ad attraccare; la stessa cosa stava accadendo, contemporaneamente alla vicenda Sea Watch 3, alla Maridive 601, nave battente bandiera egiziana che, con 75 persone a bordo, attendeva da quasi tre settimane l’autorizzazione ad entrare in porto. Vi lasciamo immaginare le condizioni igieniche, sanitarie e psicologiche in cui versavano i passeggeri.

Non solo. La Tunisia non prevede, nel proprio ordinamento, alcuna protezione umanitaria delle persone che vi giungono: questo significa che, ammesso e non concesso che i potenziali rifugiati vengano fatti sbarcare, non riceveranno asilo, rischiando di tornare rapidamente da dove sono venuti.


Perché non li ha portati in Olanda?

Qui riteniamo sufficiente appellarci alle più basilari nozioni di geografia e non andiamo oltre.


Perché non li ha portati a Malta?

Anche Malta rientrava tra i ‘porti sicuri’ papabili, ma fu escluso in quanto più lontano rispetto a Lampedusa. Sembra strano, specie per chi magari non frequenta la zona, ma è davvero così. Guardate sulle mappe.


La sera del 28 giugno e l’epilogo dei fatti.

Ed alla fine Lampedusa fu: alle richieste di autorizzazione allo sbarco fu sempre risposto picche, così come ebbero esito negativo tanto i ricorsi al TAR italiano, quanto la richiesta di ‘misure provvisorie’ inviata alla Corte EDU (la speranza era che da Strasburgo arrivasse un invito al Governo italiano ad aprire il porto, a tutela del diritto alla vita dei migranti a bordo del natante).

Il 28 giugno in tarda serata, la Rackete solleva l’ancora e si avvicina al porto dell’isola sicula (e sicura), nonostante i ripetuti ‘alt’ della Guardia di Finanza che arriva ad opporsi fisicamente, posizionando una motovedetta tra la barca in manovra di avvicinamento e la banchina: quest’ultima non si ferma e la prima viene urtata sul fianco, riuscendo tuttavia rapidamente a sottrarsi alla stretta.


La decisione del GIP:

L’udienza di convalida dell’arresto è un momento fondamentale nel procedimento penale, in cui l’operato della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero viene sottoposto al giudizio terzo di un giudice (ossia il Giudice delle Indagini Preliminari, il GIP, per l’appunto).

Per quanto sia sacrosanta la possibilità per le Forze dell’Ordine di arrestare chi sia colto in flagranza di reato, è necessario che possa almeno ritenersi che un reato sia stato commesso, evidenza questa che deve valutare il GIP alla luce del quadro indiziario emerso nella prima fase delle indagini: qualora sia evidente che nessuna norma penale sia stata infranta, ecco che l’arresto non potrà essere convalidato.

Il giudice liquida rapidamente l’ipotesi accusatoria relativa alla resistenza o violenza a nave da guerra per il semplice fatto che quella motovedetta della Guardia di Finanza, d’accordo con la giurisprudenza costituzionale (C. Cost. sent. 35/2000), non può considerarsi ‘nave da guerra’ in quanto non stava operando in acque straniere né in porto straniero privo di autorità consolare italiana.

Ben più interessante il ragionamento sulla violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p., aggravati). Il giudice spiega che, oggettivamente, la condotta dell’indagata ha integrato la condotta delittuosa descritta dalle norme, ossia obbligare un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio – non arrestando la marcia ha di fatto costretto la GDF ad abbandonare la posizione di ‘difesa’ in cui si trovava – e opporsi ad un pubblico ufficiale mentre svolge un atto d’ufficio, non sottostando all’ordine di fermarsi. Il GIP non dubita nemmeno dell’atteggiamento psicologico di Rackete: sapeva quel che stava facendo ed aveva ben inteso gli ordini della GDF. Nessun fraintendimento ma piena volontà di realizzare la condotta delittuosa.

Però, c’è un enorme però.

Riprendiamo quello che abbiamo detto in precedenza: ogni Stato può regolare ed eventualmente vietare l’ingresso di natanti nelle acque e nei porti nazionali, qualora questi agiscano in violazione – tra l’altro – delle norme sull’immigrazione; in particolare ciò è previsto all’art. 11, co. 1 ter, T.U. Immigrazione.

Tuttavia, un Comandante deve sottostare a tutti quegli obblighi di cui dicevamo prima, ossia salvare persone che si trovino in difficoltà: in una frase, il dovere di soccorso. Che, per inciso, non solo richiede di salvare gli individui dal mare, ma altresì di portarli nel porto sicuro più vicino. Tale dovere internazionalmente riconosciuto – e al quale anche l’Italia si è volontariamente sottoposta – non può in alcun modo, in virtù del principio di supremazia, essere limitato da norme interne che dispongano diversamente. I Patti sovranazionali prevalgono, non c’è nulla da fare.


Ma che cosa è una ‘scriminante’?

Le cause di giustificazione, anche dette scriminanti, sono delle norme del codice penale che servono – diciamo così – a dare coerenza all’ordinamento. In altre parole, permettono di escludere la punizione di un comportamento che, isolatamente considerato (‘atomisticamente’), costituirebbe reato.

Un esempio calzante l’abbiamo menzionato più su, quando si è detto della vicenda della Vos Thalassa e dell’assoluzione dei migranti per legittima difesa: la violenza e la minaccia nei confronti dell’equipaggio, volte ad evitare di essere riportati in Libia, certamente costituiscono il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale; ciò detto, il comportamento violento e minaccioso è scriminato dalla necessità degli imputati di difendere un bene più alto, vale a dire la propria vita o incolumità fisica.

Qualcosa di simile è accaduto sulla Sea Watch 3: certamente Rackete non ha obbedito ad un ordine della guardia di finanza e certamente l’avvicinamento alla banchina – seppur a velocità ridotta – ha costituito un comportamento violento e minaccioso, del quale era ben più che consapevole. Ma il reato non c’è perché era questo l’unico modo per adempiere all’obbligo di prestare soccorso, così come inteso a livello internazionale.


Conclusione del GIP.

Pertanto ed infine, conclude il GIP, per quanto il comportamento della Comandante Rackete integri, oggettivamente e soggettivamente, i reati contestati, questi sono scriminati dall’aver adempiuto ad un dovere imposto da una norma giuridica superiore. L’arresto non viene convalidato e tantomeno può essere applicata la misura cautelare richiesta dalla Procura del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

Fine (per ora) della storia, si chiude (per il momento) il sipario.


La vicenda di Rackete finisce qui? Probabilmente no.

Cosa succederà adesso? La vicenda giudiziaria di Carola Rackete andrà verosimilmente avanti.

Senza dubbio continua ad essere indagata nell’ambito dell’altro fascicolo aperto nei suoi confronti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quanto ai due reati che abbiamo qui commentato, l’Ordinanza del GIP non impedisce la prosecuzione del procedimento.

Qualcuno sostiene che il GIP abbia commesso un’erronea valutazione nel non considerare la motovedetta della GDF come nave da guerra, ed in effetti vi sono precedenti della Cassazione che avvalorano quest’ultima ipotesi. Di nuovo, anche questo rilievo non sembra bastare. Se il giudice del dibattimento accetterà l’impalcatura motivazionale del GIP, vale a dire la supremazia dei Patti sovranazionali da cui deriva l’obbligo di salvataggio che poi si traduce in una scriminante, anche l’eventuale reato sanzionato dall’art. 1100 cod. nav. non sarà ritenuto punibile per l’applicazione della scriminante. In sostanza, cambierebbe poco.

Potremmo invece assistere ad uno stravolgimento se si ritenesse che la Comandante non abbia agito in base ad un obbligo di legge: in questo caso, la scriminante prevista dall’art. 51 c.p. non potrebbe essere applicata. Tuttavia, non sarebbe da escludersi – sempre in linea teorica – l’applicazione di una diversa scriminante, quale ad esempio lo stato di necessità, descritto dall’art. 54 c.p., che esclude la punibilità quando il soggetto agisce “costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Ma è inutile lanciarsi in speculazioni. Staremo a vedere e continueremo a tenervi aggiornati.

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