top of page

La sentenza Torreggiani c. Italia: un bell’esempio di Strategic Litigation

Aggiornamento: 29 apr


“La carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione (si tratta della Convenzione Europea dei Diritti Umani, meglio nota come CEDU, n.d.r.). Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”.


Parole e musica della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che, con la celebre sentenza Torreggiani c. Italia, l’8 gennaio 2013, all’unanimità, condannava lo Stato per aver inflitto alle sette persone ricorrenti un trattamento inumano e degradante.


In breve: i detenuti, all’epoca reclusi nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, avevano trascorso lunghi periodi in celle poco illuminate, per nulla areate, senza acqua calda e – ed è questo il punto saliente della questione – avendo a disposizione all’incirca 3 metri quadrati a testa. Meno di quanto spetta, secondo la normativa comunitaria, ad un maiale da allevamento. L’accostamento è forte e lo è volutamente. L’essere umano può accettare di arrivare a considerare un proprio pari come inferiore ad una bestia? Secondo la CEDU no, neanche nelle situazioni in cui le persone sono soggette ad una punizione del tutto legittima.

Il problema del sovraffollamento carcerario rappresenta da decenni una certezza del Bel Paese. Come la nebbia in Val Padana, i panzerotti in Puglia o la pioggia a Pasquetta che rovina la grigliata.

Nel momento attuale la politica esprime quasi unanime consenso verso l’inasprimento delle sanzioni, con particolare riferimento alla detenzione. Finché si resta sul piano meramente teorico, questa prospettiva ha una sua legittimità: esistono forti e convincenti voci contrarie, ma in ultima istanza si tratta di scelte politiche e, in quanto tali, quasi più vicine ad un atto di fede religioso: prevarranno le convinzioni della maggioranza di turno. È invece sul terreno pratico che questa spinta detentiva mostra tutti i propri limiti, poiché deve scontrarsi con la realtà fattuale.


Un solo dato, giusto per farsi un’idea: nel marzo 2018, a fronte di una capienza totale di 50.615 posti, i detenuti nelle carceri italiane si attestavano intorno alle 58.223 unità, numeri in continua crescita a partire dal 2015 (fonte: XIV rapporto sulle condizioni di detenzione a cura dell’Associazione Antigone). Situazione che verrebbe da definire emergenziale, ma non sarebbe corretto, perché rappresenta a tal punto una costante da essere ormai divenuta strutturale, endemica. Il sistema carcerario è avviluppato in una spirale dalla quale sembra non riuscire a venire fuori.


Bene, di questa costante s’è accorta, nel 2013, anche la Corte di Strasburgo, che ha quindi deciso di emettere quella che viene definita ‘sentenza pilota’: non si limita ad imporre allo Stato il pagamento di una somma a titolo di risarcimento ai ricorrenti, ma fissa un termine – dodici mesi – entro il quale l’Italia deve apportare modifiche strutturali agli istituti penitenziari ed adeguarsi così ai dettami ed ai requisiti fissati in Europa.

Ed ecco che dalla tutela del singolo – meglio, dei singoli, vale a dire i sette ricorrenti – si arriva a riconoscere una situazione patologica che colpisce tutta la popolazione detenuta, indiscriminatamente. Oltre al riconoscimento del risarcimento individuale, si giunge ad intimare allo Stato di intervenire globalmente, a beneficio di tutti.

Questa vicenda mostra in maniera esemplificativa come l’azione in favore di una singola violazione possa tramutarsi in una forma di Strategic Litigation e produrre benefici per un intero gruppo di persone, in questo caso la popolazione carceraria.


NB: il Governo reagì alla pesante condanna del 2013 con una serie di decreti legge che, nell’immediato, portarono ad un’incoraggiante riduzione del sovraffollamento, che scese dal 40% all’8%. L’unico dato sopra riportato evidenzia però, per l’ennesima volta, come questi interventi normativi emergenziali non siano idonei ad apportare quei cambiamenti strutturali che Strasburgo ci chiedeva. Missione non compiuta.

Yorumlar


bottom of page