top of page

LA “SUPERLEGA” E’ UN PROGETTO DI STRATEGIC LITIGATION?

La premessa è obbligatoria: questo articolo non prederà una posizione sul merito del progetto della superlega.

La vicenda è abbastanza nota: un gruppo di 12 top team dei campionati spagnolo italiano e inglese formalizzano la costituzione di una “lega” autonoma rispetto alle competizioni organizzate dalla UEFA. Appena data la notizia si riversano sui club fondatori critiche e minacce di sanzioni da tutte le istituzioni calcistiche (e non), tanto che 9 dei 12 club decidono di abbandonare il progetto dopo soli 2 giorni. Da “super” in due giorni la lega diventa “mini” rimangono dentro solo più Juventus, Barcellona e Real Madrid. Gli altri club fanno una sorta di “patteggiamento ” con la UEFA e accettano delle sanzioni ridotte per aver subito abbandonato il progetto ed avere formalizzato le scuse. La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro i club che si ostinano a stare dentro alla super lega (ieri dichiarato sospeso).


Ora ci siamo chiesti: ma che senso ha tutto questo? Un progetto raffazzonato che alle prime critiche si è smontato. E che senso ha per le tre squadre rimanere nel progetto in tre (che al massimo possono fare un triangolare estivo)? Perché non hanno patteggiato anche loro?

Forse una piccola spiegazione sul metodo (a noi caro) può essere fornita.


Fare strategic litigation è cercare di cambiare lo status quo della legge per far valere un diritto fondamentale che si assume non essere rispettato, tutto attraverso il sistema giudiziario.


A tale fine, è necessario (quasi sempre) un atto di rottura (per contestare una sanzione è necessario in primo luogo violarla e poi agire in giudizio contestandola).

Ora senza entrare nel merito della vicenda (giusto o sbagliato che sia costituire una lega autonoma) ci pare che il metodo nel caso possa ben spiegare come si fa strategic litigation.

I fondatori della superlega hanno infatti compreso che l’unico modo per contestare la posizione dominante della UEFA era creare un campionato a parte e rischiare di incorrere nelle sanzioni e nel blocco sportivo per poi contestare in un Tribunale non solo le sanzioni in concreto ma la legittimità tutta del sistema, ritenuto contrario al libero mercato.


A tal fine l’art. 101 TFUE vieta tutti gli accordi che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato”. Questa norma ha però un’eccezione rispetto a quegli accordi tra imprese che “contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico”. Nell’ambito di questa eccezione sin d’ora si è ritenuta legittima la costituzione della UEFA e la relativa egeminia nella organizzazione del calcio europeo (ed anche della FIFA), ma sino ad ora non era mai stata costituita un’alternativa a questa e quindi non si era mai posto un problema di violazione della concorrenza.


Da qui la necessità di creare un’interpretazione di quelle norme previste nel trattato UE su una situazione nuova e non a caso la superlega si è avvalsa di un super avvocato (Jean Louis Dupont, già noto per aver creato un precedente nel mondo del calcio nel celebre caso “Bosman”).


Così pare sia andata. Infatti il tribunale di Madrid, adito proprio al fine di tutelare il progetto superlega, ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sugli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).


In particolare il Tribunale ha chiesto ai Giudici del Lussemburgo : “ se Fifa e Uefa, come entità che si attribuiscono la competenza esclusiva per organizzare e autorizzare competizioni di calcio internazionale per club in Europa, proibissero o si opponessero, basandosi sulle disposizioni citate dei suoi statuti, allo sviluppo della Superlega”, l’interpretazione dovrebbe essere tale “che queste restrizioni alla concorrenza possano beneficiare dell’eccezione stabilita in questa disposizione, considerando che si limita sostanzialmente la produzione, si impedisce la comparsa di prodotti alternativi a quelli offerti da Fifa/Uefa nel mercato e si restringe l'innovazione, impedendo altri formati e modalità, eliminando la potenziale concorrenza nel mercato e limitando la scelta del consumatore”.


Dovrà dunque pronunciarsi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e disciplinare attraverso la propria interpretazione del trattato (vincolante) una situazione nuova.


A prescindere dal risultato, e forse a prescindere dalle reali intenzioni dei club in discorso, ci pare che l’impostazione tutta spieghi bene la strategic litigation e la sua relativa importanza nei sistemi giuridici.


A cura di Emanuele Ficara

bottom of page