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RIGHT TO HOPE: LA SENTENZA CEDU SULL’ERGASTOLO OSTATIVO


Nei giorni scorsi la stampa italiana ha riportato sulle prime pagine dei giornali la notizia del rigetto della richiesta del Governo italiano di rinvio alla Grande Camera della Corte Edu del caso Viola c. Italia, già deciso con sentenza dalla Sezione Prima della Corte il 13 giugno.


Con questa decisione, i Giudici di Strasburgo hanno affermato la incompatibilità dell’istituto dell’ergastolo c.d. “ostativo” con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il quale vieta la sottoposizione di qualsiasi soggetto a trattamenti inumani e degradanti.


Diverse volte la Corte EDU si è espressa sulla compatibilità della pena perpetua con i principi sanciti dalla CEDU: il caso principale in materia è Kafkaris c. Cipro, la cui sentenza ha chiarito che l’ergastolo non costituisce una pena inumana e degradante a patto che esistano degli strumenti giuridici che consentano di superare la perpetuità della pena.


Nel 2013 la Grande Camera pronunciò un’altra sentenza in materia di ergastolo “realmente” perpetuo: la decisione del caso Vinter c. Regno Unito. Tale pronuncia ha sancito l’esistenza del “Right to Hope”, il diritto alla speranza, in applicazione del quale ogni Stato firmatario della Convenzione deve prevedere un organo che, dopo un determinato periodo di tempo dalla condanna, valuti se esiste ancora la pericolosità sociale del detenuto, oppure se il suo percorso di risocializzazione ha dato dei risultati. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione della pena devono essere concretamente modificate.


La disciplina dell'ergastolo ostativo, prevista per i reati di cui all'art. 4-bis comma 1 dell'Ordinamento Penitenziario, si pone pertanto in contrasto con quanto affermato dalla Cedu. In assenza di collaborazione con la giustizia, questa norma vieta automaticamente l’accesso dei detenuti ergastolani a tutti i benefici penitenziari (inclusa la liberazione condizionale); in altre parole, nei loro confronti viene ad esistere l’unica ipotesi presente nel nostro ordinamento di pena effettivamente perpetua e da scontare interamente all’interno dell’istituto penitenziario (con buona pace del principio della flessibilità della pena che ancora dovrebbe vigere nel nostro sistema di esecuzione penale).


L’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario fu introdotto all’inizio degli anni ’90 come strumento utile al contrasto della criminalità organizzata, in un periodo in cui la storia italiana fu segnata dall’escalation della violenza mafiosa. Le leggi che successivamente lo modificarono, motivate anch’esse da vere o presunte emergenze, introdussero nel novero dei reati ostativi anche delitti che nulla hanno a che vedere con la mafia ed il terrorismo (diversi delitti di natura sessuale e il favoreggiamento dell’immigrazione ed emigrazione clandestina, tra gli altri).


Chiamata a pronunciarsi su questo tema, la Corte Costituzionale si è spinta ad affermare che “appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di “tipi d’autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita” (sentenza 306/1993).


Insomma, il principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.) si applica, ma non a tutti.


Perché, a meno che non collabori con la giustizia, il detenuto ergastolano ostativo viene condannato a morire in carcere? Perché viene considerato ancora inserito all’interno della organizzazione criminale e quindi pericoloso per la società. Il concetto è pressappoco questo: chi è mafioso (o terrorista) lo sarà per sempre, a meno che non collabori con la giustizia.


Le criticità sono evidenti: il rischio di punire più per ciò che si è, piuttosto che per ciò che si è fatto; la disumanità di una detenzione senza fine e perennemente intramuraria.


Al fine di fare un po’ di chiarezza, bisogna precisare che la collaborazione con la giustizia non sempre costituisce una prova sicura del cambiamento di vita del detenuto, ma spesso rappresenta il modo attraverso cui la persona coglie l’unica occasione che ha di uscire di prigione. Inoltre, la disciplina dell’art. 4-bis non tiene in considerazione tutta una serie di ipotesi che giustificano l’assenza di collaborazione: il timore di mettere in pericolo la propria famiglia; il rifiuto di scambiare la propria libertà con quella di qualcun altro denunciandolo ai magistrati; l’enorme difficoltà di dimostrare di non possedere ulteriori informazioni sui fatti per cui si è stati condannati (come è possibile dimostrare l’inesistenza di qualcosa?).


Non stupisce, allora, il contenuto della pronuncia della Corte EDU, semplicemente perché riafferma un principio cardine del nostro sistema di esecuzione penale: è il magistrato di sorveglianza che deve valutare caso per caso la legittimità della continuazione dell’esecuzione della pena, non la legge attraverso l’applicazione di un automatismo.

Insomma, sono privi di fondamento gli allarmismi diffusi da molti giornali e magistrati in questi giorni. La sentenza dei Giudici di Strasburgo restituisce il potere decisionale ai suoi legittimi titolari, non prevede la scarcerazione di alcun mafioso.


Il “Right to Hope” appartiene a tutti. Che sia un giudice (quello di sorveglianza) a decidere sulla sua applicazione.

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