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RIUNIONI O INVASIONI – PARLIAMO BENE DEL “DECRETO RAVE”

Qualche tempo dopo l’emanazione del c.d. “Decreto Rave”, a mente fredda, abbiamo provato a fare una riflessione un po’ più ampia sulla disposizione e sulle sue implicazioni.



Come noto, in occasione del primo Consiglio dei Ministri, il nuovo Governo ha approvato il Decreto Legge n.162 contenente “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2022.

In particolare, l’art. 5 del decreto introduce norme in materia di occupazioni abusive e raduni illegali, modificando la fattispecie di cui all’art.434-bis del codice penale, anche se solo in senso formale.

La norma dispone che: “l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.”


L'occasione per l’utilizzo (proprio necessario?) della decretazione d'urgenza è sorta da un rave party organizzato, svoltosi e poi interrotto a Modena. La disciplina pertanto sembrerebbe collocarsi in un determinato ambito, almeno per quanto riguarda la finalità esplicitamente dichiarata dal Governo. Tuttavia, la portata estensiva e arbitraria della norma, di fatto non tipizza in modo tassativo e determinato la condotta di invasione penalmente rilevante e dunque, potrebbe essere applicata a molti altri casi concreti in cui sono presenti analogie. Ma su questo l’art.17 della Costituzione è molto chiaro: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”


Di contro, i rave sono contesti liberi e gratuiti, che rappresentano una società pluralista e inclusiva; nascono alla fine degli anni ‘80 come atti di dissidenza politica e diventano un vero e proprio stile di vita, contro il proibizionismo e la repressione, costituendo oggi un fenomeno culturale esistente in tutto il mondo. Ad oggi, a latere di una sempre maggiore repressione giudiziaria, si nota il crescente utilizzo di strumenti “di polizia” quale l’ampio utilizzo di misure di prevenzione e, nello specifico, di fogli di via obbligatori adottati nei confronti di partecipanti ai rave parties. Sul punto, StraLi ha già avuto modo di contestare tale utilizzo dinnanzi alle autorità giudiziarie competenti, ottenendo importanti risultati, ai quali si rimanda (https://www.strali.org/ilcasomisurediprevenzione).


La norma in analisi, costituisce un reato di pericolo, privo di logica giuridica perché collegato a due elementi: la partecipazione di un numero superiore a cinquanta persone e lo scopo di invasione legato all’organizzazione di un raduno. La condotta di organizzazione deve quindi essere dolosa e posta in essere prima dell’invasione di un “un numero di persone superiore a cinquanta”, sicché non basterà individuare trenta persone occupanti arbitrariamente un edificio o un terreno per procedere all’applicazione della legge.

Inoltre, le pene edittali sono molto elevate, sia per chi organizza che per chi partecipa, e questo impedirebbe la messa alla prova di cui all’art.168-bis c.p. che consente di ottenere l’estinzione del reato, a seguito di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.


Poi, non è chiaro come si possa identificare il pericolo per l’ordine pubblico, l’incolumità̀ pubblica o la salute pubblica – previsto come elemento necessario della norma – e come lo si possa riferire ad un’occupazione arbitraria, con un’incriminazione piuttosto severa che si presta ad applicazioni poliziesche di repressione del dissenso: tale pericolo da dove dovrebbe nascere? Il raduno sarebbe meno pericoloso se si verificasse in accordo col proprietario di un terreno che mette a disposizione il proprio immobile? Non si rischia in tal modo di inserire in una prescrizione penale un elemento eccessivamente discrezionale, tipico di misure di polizia o comunque di organi quali la Questura o la Prefettura?


L’ultimo comma della norma, sulla “confisca obbligatoria estesa alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione”, sembra rappresentare una scelta di politica legislativa contraria al principio di ragionevolezza e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti. In questo caso, potranno essere applicate misure ablatorie e di prevenzione, quali la sorveglianza speciale o la confisca obbligatoria, al pari di quanto previsto per i sospettati di reati di mafia, i cui fatti potenzialmente interferiscono con i diritti costituzionali, quali in particolare il diritto di riunione, di manifestazione del pensiero, di associazione e di sciopero.


La vaghezza della norma potrebbe non costituire un difetto per chi legifera, ma un modo per consentire ampi spazi di intervento delle forze dell’ordine, che potranno intervenire in via anticipata, anche solo qualora il pericolo fosse presunto, senza dover troppo dimostrare, in termini di giudizio, la pericolosità effettiva del raduno. Ma aldilà dello specifico fenomeno di rave party, la portata applicativa della norma travalica le motivazioni di questa scelta politica, collocandosi in uno Stato democratico, basata sul pubblico confronto, sulle riunioni e sui raduni, in qualsivoglia contesto sociale.

Pur con molte perplessità, dunque, attendiamo la conversione in legge del decreto - è attualmente in corso di esame in commissione al Senato https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55935.htm - per valutare le modifiche apportate sulla disciplina, rimanendo comunque vigili e pronti ad individuarne eventuali profili di incostituzionalità.


A cura di Sara Bruno

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