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Si può uscire dalla Libia con un visto per invito? Sì e l’Italia accoglie un minorenne nigeriano

Sicuramente i media non bastano per informarci sulle reali condizioni in cui si dibattono i migranti (ma anche i cittadini) in Libia, nel gorgo di una sanguinosa guerra civile. Può ad esempio accadere, ed accade, che alcuni funzionari dell’Oim (Organizzazione Internazionali per le Migrazioni), operativi appunto in Libia, finalmente localizzino un minorenne nigeriano. Lo chiamiamo B., fuggito dal suo paese in Libia, è solo, nonché privo di qualunque documento. Quei funzionari riescono a metterlo in contatto con due Avvocati soci dell’Asgi (Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione) del Foro di Torino, che cercavano di localizzarlo, e scatta l’operazione.

Credits: World Press Photo

Il giovane aveva raggiunto la Libia nel 2016, nella speranza di ricongiungersi con la madre, regolarmente soggiornante in Italia. Come la totalità dei migranti subsahariani in Libia, B. aveva più volte tentato, sui gommoni dei trafficanti, di raggiungere le nostre coste, ma la guardia costiera, equipaggiata anche dall’Italia, glielo aveva più volte impedito.


Così B. rimaneva intrappolato nei cosiddetti, ma purtroppo reali, “gironi dell’inferno libico”: in quanto migrante irregolare, veniva più volte rapito e trattenuto nei terribili centri di detenzione, a scopo di estorsione.


Siamo ad un passo dal faticoso lieto fine. Ferito e bisognoso di cure mediche, B. trovava finalmente protezione e sostegno nei salvifici Uffici dell’Oim, i cui funzionari si adoperavano per tentare di organizzare la sua partenza. Sebbene l’Oim avesse reperito e validato le dovute prove del legame familiare con la madre, l’Ambasciata nigeriana impediva il rilascio sia del passaporto, sia di un lasciapassare in favore di B., al quale veniva così preclusa la possibilità di chiedere il visto per l’ingresso regolare in Italia. A nulla bastavano nemmeno le valutazioni ad hoc (Best Interest Assessment report) redatte dall’OIM – in collaborazione con UNHCR e UNICEF - che certificavano la necessità di ricongiungimento con la madre in Italia.


È a questo punto che si inseriva l’intervento dei legali di Torino, per l’esattezza l’Avv. Maurizio Veglio e l’Avv. Carla Lucia Landri: su espresso incarico conferito dalla madre di B., gli avvocati proponevano ricorso urgente al Tribunale di Roma citando il nostro Ministero degli Affari Esteri per ottenere il rilascio immediato di un visto umanitario o un visto per cure mediche (previsto dall’art. 36 Testo Unico Immigrazione), onde proteggere il minore da ulteriori rapimenti e da un peggioramento delle sue condizioni di salute.


La portata rivoluzionaria dell’ordinanza del Tribunale, resa lo scorso 21 febbraio dal Giudice dott.ssa Colla, sta nell’aver applicato direttamente quella disposizione del regolamento europeo, cd. “Codice Visti”, che prevede che gli Stati possano rilasciare un visto per motivi umanitari. La norma che prevede questa possibilità (art. 25) non è mai stata trasposta in alcuna norma della legislazione italiana. Tuttavia, trattandosi di un regolamento, le norme contenute producono i loro effetti negli Stati membri, senza bisogno di misure di recepimento nell’ordinamento giuridico interno.


Infatti, grazie al provvedimento del Giudice capitolino, l’Ambasciata italiana a Tripoli ha finalmente rilasciato un lasciapassare e un visto di ingresso “per invito” a B., il quale ha lasciato la Libia a bordo di un aereo per ricongiungersi con la madre. Piccola curiosità: considerata appunto l’inesistenza nel nostro ordinamento di un visto per motivi umanitari, nell’emissione del visto l’Ambasciata italiana lo ha dovuto definire “visto per invito”, così come ordinato dal Giudice nell’ordinanza a fronte della particolare vulnerabilità del giovane e dell’estrema pericolosità delle sue condizioni di vita nel paese di origine ed in Libia.


Il caso di B. permette di fare luce su come vadano - o non vadano – le cose nella Libia della guerra civile e dei governi fantoccio. D’altronde, già una recentissima sentenza della Corte d’Assise di Milano, condannando all’ergastolo un cittadino somalo “gestore” di uno dei centri di detenzione in Libia, aveva cristallizzato questa disumana realtà. Nello stesso senso, la situazione di estrema emergenza in cui versano migliaia di uomini, donne e bambini in Libia, trova conferma grazie all’ordinanza emessa in favore dell’evacuazione di B.


Riteniamo singolare che un Giudice dello stesso Stato che ha interrotto le attività di salvataggio in mare, criminalizzato da anni l’operato delle ONG e sostenuto la Guardia Costiera Libica, ordini il rilascio di un visto, applicando l’art. 25 Reg. CE/810/09, proprio in virtù dell’emergenza libica.


La decisione del giudice romano àncora l’obbligo dell’Italia di accogliere B. a precise norme costituzionali (diritto alla salute e all’unità familiare) e internazionali, e, allo stesso tempo lo disancora da ogni valutazione di merito sul riconoscimento in capo a B. della protezione internazionale.


Tra l’altro, è importante tenere presente che ad oggi, per chi fugge da situazioni di pericolo e persecuzione, l’unica via percorribile per entrare legalmente in Italia è quella dei corridoi umanitari, che però sono esperienze del tutto limitate ai fondi e alle disponibilità del Ministero dell’Interno, e ad un giudizio prognostico sul riconoscimento della protezione internazionale. Ancora una volta la decisione che ha salvato la vita a B. è rivoluzionaria nella misura in cui prescinde dalla volontà dell’interessato di domandare asilo politico in Italia, ma si basa unicamente sulle sue esigenze di sicurezza, salute e ricongiungimento con la madre.


Questa causa strategica apre le danze per una miracolosa alternativa ai gommoni dei trafficanti per fare uscire le migliaia di persone torturate, schiavizzate ed isolate dagli stenti della Libia. Unico ma grosso ostacolo, è la necessità che il conferimento di espresso incarico degli interessati all’avvocato avvenga per iscritto e alla presenza del professionista: è stato possibile aiutare B. perché, in quanto minore, è stata la madre dall’Italia a rivolgersi ai legali, ma non sarà così facile per tutti i maggiorenni che dalla Libia non si possono muovere.

Ad ogni modo, si tratta di un nuovo strumento di contenzioso giudiziario per la tutela dei diritti umani e per la libertà di movimento, in attesa che ci sia, un giorno, la volontà politica di trovare una vera soluzione a tale immane problema della nostra generazione.


Clara Nieloud

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