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Legittima offesa? Al via la "licenza di uccidere"

Fortemente voluta dal Governo con l’obiettivo di intensificare il “diritto all’autotutela”, la riforma della legittima difesa non è immune da critiche, che arrivano a definirla vera “licenza di uccidere”. Ma cosa prevede esattamente? StraLi cercherà di spiegarlo, sottolineando i principali aspetti critici della sua futura applicazione.



Innanzitutto, una piccola ma dovuta digressione procedurale: nel momento in cui scriviamo la legge è stata approvata dalla Camera e deve ora superare il vaglio del Senato. Il testo che analizziamo e cui faremo riferimento è pertanto quello in discussione nell’aula di Palazzo Madama.


Entrando nel merito della riforma, tra i nodi più problematici segnaliamo la PRESUNZIONE DI PROPORZIONALITÀ: nella nuova legittima difesa domiciliare sussisterà SEMPRE il rapporto di proporzione tra l’aggressione subita e la reazione della vittima. Una forzatura già proposta nel 2006 (gov. Berlusconi III) cui i giudici italiani non si sono mai piegati, ritenendola irrazionale e contraria all'accertamento nel singolo caso concreto che sempre dovrebbe esserci da parte del giudice. Oggi il Governo fa un nuovo tentativo con l’introduzione dell’avverbio "sempre" che tuttavia ora come allora risulta incostituzionale. Secondo StraLi, in questo modo si elimina qualsiasi bilanciamento tra il “diritto all’autotutela” e l’incolumità individuale del supposto aggressore. Più in generale, riteniamo le presunzioni assolute sempre arbitrarie, irrazionali, e potenzialmente lesive del principio di uguaglianza.


Per chiarire meglio, ecco un esempio eloquente che trova riscontro in recenti fatti di cronaca: ad una tenue aggressione patrimoniale (immaginiamo nell’ordine di poche decine di euro), come un tentativo di furto, si potrà rispondere con una grave lesione dell’incolumità personale o anche arrivando ad uccidere l’aggressore in maniera preordinata e tale condotta resterà insindacabilmente impunita. La vita umana vale davvero così poco?


Altro aspetto che suscita perplessità è la PRESUNZIONE DELLA NECESSITÀ DIFENSIVA: la nuova norma prevede che di fronte ad una intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica si possa respingere l’aggressore con ogni mezzo. Affinché scatti la legittima difesa è dunque sufficiente che l’aggressore minacci di utilizzare un’arma e non è neppure richiesto che la minaccia sia rivolta direttamente alla persona. Secondo il legislatore la violazione di domicilio arriva a giustificare non solo un'aggressione alla persona, ma qualsiasi reazione.


Siamo davvero sicuri che non sia necessaria una valutazione basata sul caso specifico che valuti come e con che mezzi l'aggredito può difendersi? Vale davvero tutto, in una sorta di combattimento tra cittadini fomentato dallo Stato?


Gli ultimi due aspetti della riforma che rischiano di rivelarsi fortemente problematici riguardano, in primo luogo, la modifica alla disciplina dell’ECCESSO COLPOSO: non sarà punibile colui che eccede colposamente i limiti della legittima difesa (con una reazione cioè spropositata) se si trova in una situazione di minorata difesa o “in stato di grave turbamento”. Questa clausola rafforzerà la presunzione assoluta di proporzionalità (tra offesa e reazione) e pare pensata proprio per escludere ogni responsabilità in capo a chi reagisce ad una aggressione, senza dare alcun peso alla proporzione tra le due azioni.


In secondo luogo, la modifica alla disciplina delle CONSEGUENZE CIVILI: nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa la responsabilità civile, mentre nel caso di eccesso colposo è prevista la corresponsione di una indennità in caso di procurata lesione. Il risultato sarà di trattare in maniera identica situazioni diverse, e di giungere al paradosso per cui chi agisce in grave stato di turbamento dovrà corrispondere un'indennità mentre chi lo fa con lucidità no.


Concludiamo questa piccola panoramica esortandovi ad analizzare il testo della riforma, chiedendovi quanto possa essere positivo un totale sacrificio della discrezionalità dei giudici di fronte a queste casistiche. Ancora, domandiamoci chi sarà davvero penalizzato da questa norma, l'aggressore o l'aggredito: l'unica cosa più pericolosa di possedere un'arma e di poterla usare è possedere un'arma, poterla usare e non saperla usare.

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