ITALIA SANZIONATA DALLA CGUE PER L’INQUINAMENTO DELL’ARIA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accertato che l’Italia ha violato in modo sistematico e continuativo la normativa comunitaria in tema di qualità dell’aria
Il 10 novembre 2020 si è concluso un percorso giudiziario iniziato dalla Commissione Europea nel 2014 e volto a far accertare, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione da parte dell’Italia della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell’aria ambiente: in parole povere, ambisce a rendere l’aria più pulita in Europa.
La Direttiva, per quanto qui d’interesse, mira a tutelare la salute umana, nonché quella ambientale, tenendo in considerazione la circostanza per cui gli agenti inquinanti l’aria sono prodotti da numerose fonti (anche naturali) e tende quindi a bilanciare le esigenze di tutela dell’ecosistema con le necessità (anche) economiche degli Stati membri. A tal fine la Direttiva prevede quindi la possibilità, per gli Stati, di richiedere e ottenere l’autorizzazione affinché i limiti dei livelli d’inquinamento dell’aria possano essere violati per ragioni specifiche o in determinate regioni.
Venendo al caso italiano, la Commissione Europea ha segnalato alla Corte il fallimento italiano nell’adempiere alle obbligazioni della sopra citata direttiva, in particolare a quelle previste dall’art. 13, in combinato disposto con l’allegato XI alla Direttiva 2008/50/CE e dall’art. 23/1 in combinato disposto con la sezione A dell’allegato XV della stessa direttiva, dal 1° gennaio 2008 al 28 giugno 2017. Gli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 prevedono, rispettivamente, i limiti di diossido di solfuro, PM10, piombo e monossido di carbonio che gli Stati si impegnano e non superare e l’obbligo di adottare piani regolatori per l’abbassamento del livello d’inquinamento dell’aria per le zone in cui i livelli d’inquinanti eccedono quelli previsti dall’art. 13, nonché di mantenere eventuali periodi di violazione degli obblighi sopra menzionati ristretti al più breve periodo possibile.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto, alla luce dell’obiettivo della Direttiva 2008/50/CE di evitare, prevenire e ridurre effetti pregiudizievoli per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’emissione eccessiva di agenti inquinanti, che l’Italia, alla luce dei dati raccolti dai report annuali sulle emissioni di PM10, dal 2008 al 2017 ha regolarmente ecceduto i limiti previsti dalla Direttiva 2008/50/CE, omettendo anche di adottare piani regolatori idonei a limitare al più breve tempo possibile gli eccessi derivanti dalle emissioni.
La violazione, più specificatamente, non può negarsi laddove lo Stato abbia rispettato i limiti per alcuni anni, violandolo in altri (come, invece, ha sostenuto l’Italia durante l’iter processuale) in quanto gli obiettivi di tutela della salute umana e ambientale della Direttiva sono raggiungibili solo laddove, una volta raggiunti gli obiettivi previsti dalla direttiva nel più breve tempo possibile, questi siano sempre rispettati. Allo stesso modo, la violazione italiana rimane sistematica e continuativa nonostante ci siano state delle tendenze diminutive delle emissioni di PM10 durante gli anni in quanto la mera riduzione graduale (e temporanea) delle emissioni non è sufficiente per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
Ancora, nonostante possa essere vero che i limiti siano stati ecceduti (anche) a causa di ragioni naturali o connaturate a esigenze produttive, queste non sono idonee a giustificare la violazione dei limiti previsti dall’art. 13 laddove lo Stato non abbia provveduto ad ottenere la specifica autorizzazione a violare tali limiti (autorizzazione che l’Italia non ha provveduto ad ottenere) di cui si è brevemente accennato sopra.
Allo stesso modo, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’Italia abbia violato l’art. 23 della Direttiva in quanto ha omesso di adottare tutte le misure necessarie per evitare che il periodo di violazione dei limiti previsti dall’art. 13 fosse il più breve possibile, omettendo di adottare regolamenti o, comunque, misure necessarie ad abbassare i livelli di emissione di PM10, i quali, peraltro, erano già oltre i limiti al tempo in cui la Direttiva è diventata esecutiva, nel 2011 (basti dire che, ad esempio, la Sicilia ha adottato un piano regolatore solo nel 2018). Ancora, i report di alcune delle regioni (Umbria, Lazio, Campania) toccate dalla pronuncia della Corte hanno omesso di indicare il termine temporale entro cui miravano a raggiungere i livelli di emissioni previsti dalla normativa, rendendo impossibile valutare la meritevolezza dei loro piani regolatori, mentre le regioni che hanno indicato il termine finale entro cui miravano a ottenere gli obiettivi previsti dalle Direttive (Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte) hanno previsto termini troppo estesi (addirittura il Piemonte ha ritenuto di indicare il 2030 come anno di raggiungimento dei limiti. Ancora, misure più drastiche per il raggiungimento dei limiti imposti sono state adottate solo dopo che lo Stato è stato raggiunto dalla notizia dell’apertura del procedimento a suo carico.
La Corte ha quindi ritenuto l’Italia responsabile per la violazione della Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, costatando la violazione sistematica e continuativa della Direttiva e sottolineando la tardività degli interventi normativi italiani in riferimento agli specifici obblighi previsti dall’art. 23.
A cura di Carlotta Capizzi
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