L’“EQUO PROCESSO” PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Negli ultimi anni, il trattamento riservato dal sistema giudiziario italiano alle donne vittime di violenza di genere è stato più volte oggetto di scrutinio da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ne ha censurato l’inadeguatezza sotto numerosi profili. A partire dal caso Talpis contro Italia, la Corte ha criticato a più riprese una macchina giudiziaria inefficace, che ragiona mediante ricorso a stereotipi da cui non riesce ad affrancarsi, che giudica le vittime, invece degli autori, dei reati di violenza, e che manca di garantire a quest’ultime la tutela che spetta loro.
Nel caso Talpis, la Corte ha riconosciuto per la prima volta la responsabilità dello Stato italiano per la mancata protezione di una donna che si era ripetutamente rivolta alle forze dell’ordine di Udine, rendendo noti episodi di maltrattamenti, lesioni, minacce e violenza sessuale da parte del marito. Ci vollero sette mesi solo perché la vittima fosse sentita per la prima volta, dopo un esposto e un ricovero in pronto soccorso per violenza sessuale. L’inerzia nell’adottare le misure cautelari necessarie lasciò libero corso all’esacerbarsi della violenza da parte dell’uomo, culminata nel tentativo di quest’ultimo di uccidere la ricorrente. Il figlio diciannovenne, intervenuto a difesa della madre, perse la vita per mano del padre.
In una sentenza pilota, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’Italia fosse venuta meno ai propri obblighi di garantire il diritto alla vita della vittima (ai sensi dell’art. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e di proteggerla contro trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU). Ancor più significativamente, ha ritenuto che questa mancanza si sia tradotta, nel caso di specie, in una violazione del diritto della vittima ad una eguale protezione dinanzi alla legge, risultando in un trattamento intrinsecamente discriminatorio (art. 14 CEDU).
Il copione si è replicato pressoché identico nel più recente caso Landi, dove il Pubblico Ministero di Firenze ha mancato di chiedere l’applicazione di misure cautelari a tutela della donna e dei suoi figli, nonostante la presenza di evidenti fattori di rischio. Al compagno, che la donna aveva ripetutamente denunciato per maltrattamenti, erano stati diagnosticati disturbo bipolare e comportamento ossessivo-compulsivo. Inoltre, gli era interdetto vedere la precedente compagna. Nell’aggravarsi degli episodi di violenza, l’uomo ha accoltellato a morte uno dei due figli della donna e ferito gravemente quest’ultima e l’altra figlia. La Corte Europea ha nuovamente condannato il mancato adempimento degli obblighi positivi dell’Italia di adottare misure a protezione della vita dellз suз cittadinз, come previsto dell’art. 2 CEDU.
A pochi mesi di distanza, è stata pronunciata un’altra sentenza nel medesimo segno. Questa volta la ricorrente si chiamava De Giorgi, e ad essere chiamata in causa è stata l’inazione delle autorità padovane. Mentre la ricorrente aveva sporto sette denunce in quattro anni, aventi ad oggetto episodi di minacce, atti persecutori, molestie e maltrattamenti da parte dell’ex marito, il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo dei figli a quest’ultimo e nessuna azione è stata iniziata nei suoi confronti. Ancora una volta, l’Italia è colpevole, e stavolta di non aver protetto la ricorrente da trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU.
Inerzia, inadeguata formazione di operatori ed operatrici giudiziari, mancato riconoscimento delle situazioni di rischio e delle dinamiche proprie del ciclo della violenza sono problematiche che emergono in maniera particolarmente vivida nei casi di maltrattamenti in ambito familiare, ma i problemi non si limitano senz’altro a questi. Una certa dose di superficialità, laddove non addirittura insofferenza, spetta alle vittime di violenza come riconoscimento per aver adito l’autorità pubblica. La narrazione della violenza di genere, in tutte le sue manifestazioni, soffre una radicata stereotipizzazione e banalizzazione, che impediscono l’evolvere della sua percezione da parte della società e l’instaurazione di una cultura effettivamente paritaria.
L’anno scorso, nel caso J.L. contro Italia, è stato censurato il “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante” adottato dai giudici della Corte d’Appello di Firenze nella decisione di un caso di violenza sessuale di gruppo che assolveva gli imputati per mancanza di credibilità della persona offesa. La Corte EDU ha sottolineato: se è vero che l’imputato “deve potersi difendere mettendo in dubbio la credibilità della presunta vittima e sottolineando eventuali incongruenze nella sua dichiarazione, il contro interrogatorio non deve essere usato come mezzo per intimidirla o umiliarla”. La prova cui la ricorrente è stata sottoposta e l’atteggiamento degli avvocati della difesa, che non hanno esitato, “al fine di minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, il suo orientamento sessuale e le sue scelte intime, talvolta estranee ai fatti”, sono stati valutati “chiaramente contrari non solo ai principi del diritto internazionale sulla protezione dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma anche al diritto penale italiano”.
Questi quattro nomi non sono eccezioni, ma una triste regola. A distanza di oltre quarant’anni dal “Processo per stupro” che sconvolse l’opinione pubblica italiana nel 1979, il j’accuse cui dava voce l’avvocata Tina Lagostena Bassi nella sua storica arringa invecchia fin troppo bene, nel senso da restare ancora incredibilmente attuale. Ancora, la vera imputata è spesso la donna, vittima, oltreché dei fatti per i quali si procede, “di un certo modo di fare processi per violenza”. Questo “certo modo” trova la sua premessa, innanzitutto, nella lesione dell’innegabile diritto delle vittime di raccontare la propria storia, e di essere credute. La feroce vittimizzazione secondaria compiuta nei confronti della persona offesa, prassi enormemente diffusa in questi casi, scoraggia la fiducia nel sistema giudiziario delle vittime di violenza di genere.
Una delle ragioni per cui scardinare questa forma mentis risulta così difficile è la convinzione che esista il paradigma della “vittima perfetta” – quella che agisce, racconta, subisce, piange (e, soprattutto, non ritira le denunce!) secondo canoni che noi, aprioristicamente, riteniamo adeguati e corretti. È credibile e merita comprensione solo quella che incarna questo modello, mentre conduciamo una spietata caccia alle streghe contro le donne che riteniamo, senza particolare motivo, strumentalizzino la denuncia per infamare gli innocenti.
Tuttavia, questa superficialità e pressapochismo nel giudizio fanno sì che, mentre ci professiamo sostenitori dei diritti delle donne in generale, spesso manchiamo di riconoscerli nella quotidianità in particolare. Dinanzi alle donne che denunciano violenza, procediamo a scandagliare e vivisezionare le loro testimonianze e le loro vite, con impassibile acribia, fino a trovare il difetto che provi la loro malafede. Dinanzi ad una vittima con nome e cognome, siamo alla ricerca di un motivo qualsiasi per non crederle o minimizzare la gravità di ciò che racconta. Basta una contraddizione nel suo racconto, una traccia di eccesso nelle sue abitudini, una presunta lascivia nelle sue azioni. In lei cerchiamo la vittima “sbagliata”. Quasi sempre la troviamo.
Se, però, come ha inteso promuovere il movimento MeToo, mettiamo a sistema le storie di tutte queste vittime “imperfette” e poco credibili, ci rendiamo conto che esistono degli schemi fissi e delle modalità ricorrenti nel modo in cui vengono metodicamente umiliate e ridicolizzate, le loro testimonianze banalizzate, dentro e fuori le aule di tribunale. L’educazione alla parità di genere passa anche attraverso la celebrazione dei processi, e ci rivela che i pattern e le errate convinzioni sessiste sono così radicate nella nostra società da agire sottotraccia, indisturbate, tanto da apparire come verità oggettive.
Quando pregiudizio e discernimento sono così intrinsecamente collegati da fondersi in uno, il giudizio è immancabilmente sovvertito. La deduzione, che per definizione perviene ad una conclusione sulla base di un ragionamento logico, subisce un’inversione cognitiva per cui la conclusione viene raggiunta prima delle argomentazioni a suo sostegno. Nel contesto di un processo, l’organo giudicante che non sia adeguatamente formato per riconoscere tali storture emetterà sentenze che perpetuano tali stereotipi (la recentissima sentenza della Corte di Appello di Torino ne è l’ennesima, sconsolante dimostrazione).
Con tali premesse, non vi può essere parità delle armi e non vi può essere equo processo.
Mentre la discriminazione di genere continua ad incrociare trasversalmente tutti i settori della vita, in ambito giudiziario lede intrinsecamente il godimento effettivo del diritto delle donne di essere uguali agli uomini dinanzi alla legge. Il diritto umano al processo giusto e imparziale, riconosciuto da tutte le carte e convenzioni internazionali e nazionali, abbraccia in sé il diritto ad avere la propria causa esaminata equamente da un organo giudicante terzo ed imparziale costituito per legge.
Riconoscere la pervasività e l’influenza degli stereotipi di genere in ambito giudiziario è dunque il primo, fondamentale passo per assicurare la promozione della parità anche nelle aule di tribunale. Nel ricordare che “l’azione penale e la punizione hanno un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere”, promuoviamo la parità di genere anche nelle aule di tribunale, a partire dalla legittima aspettativa che, come è essenziale, “le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria”.
A cura di Sarah Lupi