SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: QUALCHE TIMIDO PASSO AVANTI
Tanto vi abbiamo tediato con i Decreti (in)Sicurezza che ora non possiamo che accogliere positivamente la notizia arrivata da Palazzo Chigi, ove lo scorso 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di sicurezza delle città, immigrazione e protezione internazionale.
Il decreto introduce “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”.
Le prime modifiche riguardano alcuni dei punti più criticati durante la vigenza dei decreti Salvini, come i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, i limiti all’ingresso e il transito di unità navali in acque territoriali italiane. Viene inoltre prevista l’inapplicabilità ad alcune fattispecie di reato dell’art. 131 bis del codice penale (per i non giuristi: è una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per cui, riassumendo molto, ove si tratti di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, quando l’offesa è particolarmente tenue e il comportamento non è abituale il soggetto agente non verrà punito).
Per la legge vigente era già previsto il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio avesse determinato, per l’interessato, il rischio di tortura. Con le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento si prescrive inoltre che il divieto valga anche nelle situazioni in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e altresì nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Per tali casi, infatti, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. È poi in parte modificata la possibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro.
Sempre in tema immigrazione, viene riformato il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di tale protezione: nasce SAI (sistema di accoglienza e integrazione). Le attività di prima assistenza continueranno a svolgersi nei centri governativi ordinari e straordinari per poi articolarsi in un secondo momento in due livelli di prestazioni (una per i richiedenti e una per i titolari di protezione internazionale).
Il Decreto interviene poi a modificare le sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale: ricordate le maxi sanzioni amministrative alle ONG? Se sì, dimenticatele. Nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sarà adottato su proposta del Ministero dell’interno ma di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso non si applicherà il divieto di transito nel caso in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. In caso di trasgressione la disciplina sanzionatoria è contenuta nel Codice della navigazione: reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.
Su un altro versante il decreto rafforza il “Daspo urbano”, per cui il Questore potrà applicare il divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti di soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La violazione del divieto prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.
Si estende poi l’oscuramento di siti che, sulla base di alcuni elementi oggettivi, si ritengono utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Ancora, vengono inasprite le pene per i soggetti coinvolti in risse (588 c.p.): se da questa deriva la morte o lesioni personali di un soggetto, la sola partecipazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 6 anni.
Infine sono previste disposizioni per prendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, si stabilisce un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui al famoso articolo 41-bis e si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.
Per non far mancare una nota critica si può notare l’incidenza del provvedimento su svariati ambiti di intervento. Questo è un malcostume giuridico che purtroppo sembra irreversibile nel nostro Paese: oltre all’abuso della decretazione d’urgenza come strumento per legiferare (quindi privando il parlamento della propria specifica funzione), ormai le leggi spaziano su ambiti che hanno poco a che vedere gli uni con gli altri.
Insomma le novità ci sono, a nostro avviso più o meno positive. Certo, prima di giungere ad una normativa pienamente rispettosa dei diritti umani in materia di immigrazione bisognerà ancora lavorare molto ma possiamo dirci in parte soddisfatti del parziale superamento dei decreti (in)Sicurezza.
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