THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA PLATFORMS: A HELP OR A REPRESS OF DEMOCRACY?

Introduction

The digital phenomenon and emerging technologies have led to a revolution in the democratic process, enabling a higher engagement of individuals in their countries’ political and public life.

By making “the political arena more open and accessible”, digital technologies have offered a chance for anyone – and not just the perceived elites – to access information and to participate in shaping public discussions on different topics, from national and global economy to movements requesting a wider protection of human rights at domestic level. This faster and easier exchange of opinions is even filling the distance between politics and the population at large. Indeed, the digitalisation, the spreading of the internet and the use of social media platforms have led to the empowerment of the most marginalised groups of the society by allowing them to express their points of view and by making their voice heard to influence policy-makers agenda both at domestic and international level. The internet and social media platforms are, therefore and in principle, fostering “a more inclusive, participatory and representative public square”. But are they actually advancing the democratic process?

The reality shows that digital technologies, particularly the almost unregulated use of the internet and social media platforms, also pose several challenges that can have a huge repercussion on the enjoyment of people’s human rights and on the democratic process as a whole. The question is, therefore, how are the internet and social media platforms used to impact democracy? Are the governments using these technologies to influence the result of democratic elections? And if yes, how?

New and emerging technologies used as instruments of repression from governments

The internet and social media platforms are increasingly used by governments and states’ authorities (and not only by authoritarian regimes) for their political purposes. Indeed, these tools are, in some cases, used to repress political dissents and opponents; to publicly discredit journalists, media outlets, activists, and human rights defenders, among others, with the potential violation of a wide range of human rights and, consequently, with a negative impact on the democratic process as a whole. Internet shutdown, the spreading of fake news directly by some governments, and the adoption by states’ authorities of draconian laws to restrict online freedom of expression and opinion, inter alia, represent a quite common phenomenon in every region of the world.

This is the case of Nicaragua, where since the protests of 2018, “the regime of President Daniel Ortega […] asserted control over the online landscape through the manipulation of information, politically motivated use of copyright claims to remove content, and new legislation that severely punishes users who disseminate supposedly false or harmful content”. During the last Presidential elections (in November 2021) the story has not changed.

Similarly, an immediate and sudden collapse of the Internet happened in Myanmar, after the February 2021 military coup: “[a]s part of its attempt to crush dissent and maintain power, the military junta shut down internet service, blocked social media platforms and websites, seized control of the telecommunications infrastructure, and ramped up intrusive surveillance.”. According to Freedom House, the authorities also banned virtual private networks (VPNs) and used excessive force, violence and detentions to sanction those users that expressed online support to the democratic movement.

In Uganda, the Government imposed severe digital restrictions during the general elections of January 2021 “to manipulate the online information environment”; and in the five days leading up to the elections, State’s authorities ordered the internet shutdown, including blocking most of the social media platform.

Likewise, during the Presidential elections held in August 2020 in Belarus, the dictator Lukashenka has “initiated a nationwide shutdown of the internet that lasted for 61 hours” on the election-day. The Government has also adopted additional measures “to limit access to information during the election period and ensuing protests, including by blocking political and civil society websites, forcing content critical of the government to be removed”.

However, this is not the only way in which governments can repress their political opposition. For instance, as recently highlighted by Human Rights Watch, public and private companies are increasingly developing surveillance systems and spyware, like the well-known Pegasus software (produced by the Israeli company NSO Group), which are sold to governments to silence raising social movements and to monitor and repress journalists, political opponents, activists, human rights defenders and all those that expose abuses and violations committed by states’ authorities.

Along these lines, according to the study conducted by Forbidden Stories on Pegasus in 2021, this software has been licensed to several countries around the world, including Azerbaijan, Bahrain, Hungary, India, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Togo, and the United Arab Emirates. As denounced by several NGOs and human rights organisations between the end of 2021 and the beginning of 2022, the spyware has been used against Palestinians human rights defenders (including some of the members of the six Palestinian NGOs declared “terrorist organisations” by Israel last October); against four Kazakh activists; and two human rights activists in Bahrain and Jordan; against several members of the civil society in El Salvador; and against two Polish opposition figures before the 2019 parliamentary elections. As Human Rights Watch stressed, “Governments should implement a moratorium on the sale, export, transfer, and use of surveillance technology until human rights safeguards are in place”.

What will the future bring?

These cases clearly show that in different situations the internet and social media platforms have been (and still are) controlled by governments and states’ authorities for a common and unique purpose: to keep political power, to deceive democracy and to maintain a distorted status quo, by repressing political opposition and dissent and by silencing raising social movements. Moreover, the increased development of surveillance systems and spyware and their use by governments and states’ authorities is only a more worrying trend that will grow more prevalent if the state of play remains as it is, namely a limited regulation of the internet, social media platforms and these new surveillance systems, and a lack of knowledge (and therefore of potential reaction) of the population which might be affected by these technologies.

Better and clearer regulations on access to the internet; management of social media platforms; and development, sell and use of surveillance systems and spyware, both at domestic and global level, are more than needed, as advocated by NGOs, human rights organisations and activists. Not only technical regulations, but also a comprehensive policy developed from a human rights-based approach, thus considering the promotion and protection of individuals’ human rights, particularly the online freedoms of expression and opinion and the right to effectively and meaningfully participate to the public and political life. The achievement of this result, however, would only be possible with common efforts from all stakeholders of the international community, including states and their political will – which might not be feasible in the near future. The crucial question would therefore remain whether the internet, social media platforms and surveillance systems are worth the challenges the international community has to address to make sure these technologies help and serve the purposes of democracy.

A cura di Serena Zanirato

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA

Nel mondo dei social media, quest’anno è iniziato con la prima sospensione a tempo indefinito operata da Twitter nei confronti di Marjorie Taylor Greene, deputata repubblicana per lo Stato della Georgia (USA), per aver diffuso informazioni false sulla pandemia di Covid-19 – qui per la notizia.

La sospensione, prima nel suo genere, è frutto della nuova politica dei five strikes introdotta di recente dalla piattaforma. In ragione del sempre crescente ruolo che i social media sembrano avere nella diffusione di fake news e di messaggi d’incitazione alla violenza, Twitter e altre piattaforme hanno sviluppato, infatti, una serie di linee guida che disciplinano le possibili violazioni in cui possono incorrere gli utenti. Sono vietati, in generale, i post contenenti informazioni errate (fake news) che possano causare danno a persone o specifici gruppi, ma anche quelli contenenti affermazioni discriminatorie contro gruppi o minoranze, e che più in generale possano attentare alla sicurezza pubblica.

Nel caso di Twitter, ad esempio, vengono rimossi i post che contengano contenuti vietati, e se tali violazioni vengono perpetuate ripetutamente dallo stesso account si sommano portando ai seguenti risultati:

  • 1 strike: nessuna azione sull’account, ma rimozione del tweet;
  • 2 strikes: blocco 12 ore;
  • 3 strikes: altro blocco 12 ore;
  • 4 strikes: blocco 7 giorni;
  • 5 strikes: blocco permanente dell’account.

La deputata Greene ha subito quindi la sanzione prevista per i cinque strikes, avendo già ricevuto i precedenti avvertimenti previsti. Sebbene si tratti della prima sospensione permanente, questo non è sicuramente l’unico caso in cui una piattaforma come Twitter ha dovuto sanzionare i suoi utenti. Senza lasciare gli Stati Uniti, è sufficiente ricordare il numero di tweet postati da Donald Trump, prima, durante e dopo la sua presidenza, con affermazioni razziste, misogine e omofobe, e contenenti fake news: solo lo scorso gennaio è stato bloccato il suo account, a causa di alcuni suoi tweet che legittimavano l’attacco al Congresso.

La stessa situazione si ripresenta qui in Italia, dove parlamentari e personaggi pubblici sono soliti dare libero sfogo alle loro opinioni sui social, specialmente Twitter e Facebook.

Sotto scrutinio sono quindi le fake news, specialmente problematiche in un periodo come quello attuale, ma altrettanti sono i casi in cui le piattaforme social devono prendere posizione su tweet contenenti hate speech. Si tratta sicuramente di un problema nato molto prima dei social media, ma è indubbio che queste piattaforme abbiano amplificato la potenza e la portata di queste espressioni di intolleranza. Se è vero che è innegabile il ruolo estremamente positivo che i social hanno nel connettere il singolo alla comunità, è anche vero che con i pregi non mancano i difetti: sono molti i soggetti che si nascondono dietro account falsi, per esprimere quelle che non possono essere considerate opinioni personali, ma vere e proprie espressioni di hate speech. In alcuni casi è l’anonimato a istigare tali comportamenti, ma la realtà è che molto spesso queste affermazioni di odio, violenza e intolleranza sono postate da persone con profili veri, a volte anche personaggi pubblici, che non hanno alcuna paura delle possibili ritorsioni. Come se queste affermazioni non fossero reali, o realmente dannose, per il solo fatto di essere state postate online.

Sono in molti quindi a richiedere linee guida più severe e interventi anche a livello legislativo all’interno di queste communities, specialmente attivisti impegnati nella tutela delle minoranze. Questi sostengono che l’intervento delle piattaforme stesse dovrebbe essere più celere: molto spesso sono necessarie segnalazioni da numeri ingenti di iscritti per provocare la rimozione di post o tweet, e la sospensione degli account di chi li ha pubblicati.

Tuttavia, sono anche in molti ad esprimersi in maniera contraria, e anche se spesso si tratta di followers dei membri sanzionati, vi sono state anche agenzie e organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, OAS, ACHPR) che hanno militato contro interventi legislativi più severi in materia, che andrebbero a violare la libertà d’espressione.

Le misure attualmente in vigore, come la rimozione di tweet segnalati e il blocco temporaneo o permanente degli account, sono già per molti violazioni della libertà di espressione ed espressione di un potere di censura esercitato dalle piattaforme.

Al momento, infatti, le piattaforme social, in quanto entità private, godono di ampia libertà di manovra, e sono quindi libere di adottare le linee guida ritenute più adatte. Si tratta tuttavia di policies perlopiù di recente introduzione, e che, come sopra illustrato, prevedono una serie di misure intermedie prima di quella definitiva del blocco permanente. Misure molto lontane, quindi, dalla censura vera e propria.

La domanda che viene spontaneo porsi è la seguente: si può davvero parlare di violazione di libertà di espressione, quando viene impedita la condivisione di affermazioni discriminatorie o di fake news, che potrebbero potenzialmente danneggiare chi le legge?

Nessuno mette in dubbio la centralità e l’importanza della libertà di manifestazione del pensiero, che deve essere garantita dagli ordinamenti di tipo democratico. Come tale, questo diritto è sancito a livello costituzionale (art. 21 Cost.), europeo (art. 10 CEDU) ed internazionale (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti umani). Tuttavia, è necessario discernere ciò che può essere ricompreso nella tutela garantita da questi articoli, e cosa invece non può rientrarvi.

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si sono espresse spesso, soprattutto in materia di diffamazione (ex pluribus: sentenza “Borruso”: Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), sancendo la prevalenza della libertà di manifestazione del pensiero solamente se sono rispettati i seguenti criteri:

  • la veridicità dei fatti;
  • la continenza;
  • l’interesse pubblico della notizia.

Analogamente, si deve ritenere che tali criteri si possano applicare anche alla manifestazione di pensieri ed opinioni sulle piattaforme social: nel caso di specie, tuttavia, le fake news per definizione non integrano i requisiti di veridicità e di interesse pubblico della notizia. Lo stesso vale per i messaggi che incitano alla violenza e all’odio nei confronti delle minoranze.

Questa conclusione è avvallata anche dai principi espressi a livello internazionale, anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui le restrizioni alla libertà di manifestazione del pensiero devono necessariamente perseguire obiettivi legittimi, escludendo quindi le gravi manifestazioni d’odio, e quelle che rappresentano un rischio effettivo per interessi di carattere generale o diritti altrui, come le fake news. Negli ultimi due anni, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario interpellare nuovamente la Corte EDU in materia, sottolineando che quella da operare è una “complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale” e che “una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza, spetta in primo luogo al legislatore” (ordinanza n.132/2020 Corte Cost.). La materia, tuttavia, non è ancora stata oggetto di intervento legislativo.

Attualmente, i contrasti fra libertà di manifestazione del pensiero e manifestazioni di odio e violenza, fake news e affermazioni discriminatorie si svolgono nel contesto dei social media e sono decisi da piattaforme come Twitter e Facebook. Si tratta di valutazioni delicate, che dovrebbero essere operate da esperti del diritto, e che invece molto spesso sono lasciate ad entità private, come le piattaforme social, che hanno indubbiamente anche un interesse economico nella scelta operata. I social media si configurano quindi come il nuovo e ultimo esempio di judge, jury ed executioner, in assenza di normativa appropriata in materia.

A cura di Beatrice Geusa

LA CRISI IN UCRAINA: LA SCINTILLA CHE SAREBBE MEGLIO EVITARE?

Da ormai qualche settimana in tema di politica internazionale il centro di ogni discussione è un paese che negli ultimi anni è stato il fulcro di molti scontri fra Stati Uniti e Russia: si tratta dell’Ucraina, che oggi ricopre un ruolo geo-politicamente strategico per entrambi i fronti.

Al termine della Guerra Fredda, nonostante i ripetuti tentativi di conciliare gli interessi di queste due potenze, i rapporti sono sempre stati molto fragili, ed ora sembrano deteriorarsi sempre più rapidamente.

Già nel 2014 il panorama internazionale era stato turbato dagli interventi militari della Russia nei confronti dell’Ucraina, culminati con l’illegale annessione della Repubblica autonoma di Crimea. Nelle ultime settimane, il conflitto si è riacceso con lo schieramento da parte della Russia di circa 100 mila soldati lungo il confine orientale dell’Ucraina, all’altezza della regione ucraina del Donbass, dove già dal 2014 imperversa un conflitto fra militanti separatisti filo-russi e le forze anti-separatiste. Successivamente, sono state inviate truppe in Bielorussia sul confine settentrionale del paese. Considerando la presenza armata sul confine a Sud con la Crimea, l’Ucraina sarebbe circondata su tre fronti, se la Russia dovesse decidere di attaccare e le conseguenze per la popolazione civile sarebbero devastanti, secondo i reparti di NGOs come Amnesty International e International Crisis Group, che sorvegliano la situazione già dal 2014.

Questo dispiegamento militare ha allertato l’intero Occidente, scatenando reazioni e dichiarazioni da parte dei leader di diversi stati membri della North Atlantic Treaty Organization (NATO). Tuttavia, è necessario comprendere quali siano le possibili violazioni e sanzioni a livello internazionale per capire se un intervento militare da parte degli Stati Uniti o della NATO sia effettivamente possibile. L’Ucraina, infatti, non è un membro di questa organizzazione, perciò le basi giuridiche per un intervento dovranno essere diverse.

L’unica organizzazione internazionale di cui sono membri i tre soggetti principali della crisi attuale è l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Come Stati membri, gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina sono vincolati dallo Statuto delle Nazioni Unite, che all’art. 1 sancisce come obiettivo principale dell’Organizzazione il mantenimento della pace e la sicurezza internazionale. A questo fine, possono essere adottate efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace. Tra gli atti che possono costituire un crimine di aggressione rientrano l’invasione, l’occupazione militare o l’annessione con l’uso della forza.

Quali sono quindi le sanzioni in cui può incorrere la Russia per i comportamenti tenuti sin d’ora nei confronti dell’Ucraina?

Lo Statuto dell’ONU prevede principalmente due possibilità:

  1. una condanna della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) per violazione di un obbligo internazionale (es: divieto di utilizzo della forza);
  2. una raccomandazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, o l’adozione di misure specifiche da parte dello stesso (sebbene ciò sia praticamente impossibile, visto che la Russia ne è parte e ha potere di vedo nello stesso).

In quanto membro dell’ONU, infatti, la Russia è comunque vincolata ai principi cardine dell’Organizzazione, incluso il divieto dell’uso della forza (che ha fin carattere di jus cogens, ossia di principio inviolabile del diritto internazionale). Questo aggrava ogni comportamento commesso in violazione di questi principi.

In caso di violazioni del divieto di uso della forza, il Consiglio di Sicurezza può quindi adottare misure di contrasto per dare effetto alle sue decisioni. Queste misure possono comprendere l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche e radio, e la rottura delle relazioni diplomatiche. In casi particolarmente gravi, il Consiglio potrà intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale (artt. 39-42 Statuto ONU). Esiste anche una sanzione molto più pesante in caso di ripetute gravi violazioni dei principi dell’ONU: l’espulsione dall’Organizzazione, che però dovrà essere operata da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Tutte queste misure richiedono tuttavia una decisione del Consiglio di Sicurezza, che decide con il voto favorevole dei suoi membri permanenti, tra cui la Russia (c.d. potere di veto): pertanto, sono in pratica inapplicabili nei suoi confronti.

Ma fino a quando le esigenze dei Paesi che si trovano schiacciati fra due potenze come gli USA e la Russia potranno essere sacrificate per il “bene comune”?

Il 31 gennaio si è tenuto un vertice del Consiglio di Sicurezza sulla questione Ucraina, durante il quale sono emerse le tensioni fra USA e Russia sulla crisi attuale. Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo per favorire il dialogo e prevenire un aggravarsi della situazione, prima di procedere all’adozione di misure più concrete. È probabile che le misure che verranno adottate, saranno di tipo economico e finanziario, e non passeranno attraverso il sistema delle Nazioni Unite. Ad esempio, potrebbero essere imposte restrizioni alle importazioni ed esportazioni, soprattutto di gas e petrolio. Gli interessi economici in ballo, tuttavia, non sono solo quelli della Russia: si tratta di misure a doppio taglio, che andrebbero ad influire, in alcuni casi pesantemente, anche sull’economia dei Paesi europei, che si trovano nel mezzo di questa disputa fra giganti.

L’augurio, sicuramente, è che nelle prossime valutazioni degli organi di diritto internazionale gli interessi dell’Ucraina, vittima diretta dei soprusi della Russia, contino più di altri.

A cura di Beatrice Geusa

COLLOQUIO DI LAVORO: QUALI DOMANDE?

Trovare lavoro è, spesso, un procedimento difficile, vuoi per la lunghezza delle procedure di selezione, vuoi perché ogni annuncio ha un numero spropositato di candidati/e, vuoi perché ogni procedura sembra essere composta da step infiniti prima di concludersi (invia il curriculum, fai uno o più colloqui conoscitivi, etc, …). Nonostante le difficoltà insite nella ricerca stessa di un lavoro, capita, talvolta, di trovarsi in situazioni scomode o di incontrare annunci di offerte di lavoro le cui richieste appaiono, ad occhi inesperti, avulse dalle posizioni professionali ricercate.

Si potrebbe dire che la stessa ricerca del lavoro diventa, sempre più spesso, un lavoro in sé. Si impara a scrivere curriculum degni di nota (o anche solo di non essere automaticamente esclusi dagli algoritmi che si occupano di scremare i/le candidati/e), si diventa più disinvolti/e e carismatici/he ad ogni colloquio ma non sempre si riesce a discernere un annuncio regolare da uno illecito, un colloquio normale da uno patologico.

A tal proposito, di recente ha fatto scalpore un annuncio pubblicato da una società di Napoli che chiedeva alle candidate (la posizione era infatti aperta alle sole candidate femmine) di inviare una loro foto “in costume da bagno o similare”.

La società è stata sanzionata per violazione dell’art. 27 del D. Lgs 198/06, quindi per aver violato il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro che prevede il divieto di “qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.

Al di là dello scalpore che ha suscitato l’annuncio sopra richiamato (la questione si è chiusa abbastanza velocemente con la sanzione alla società e la rimozione dell’annuncio), l’occasione è propizia per approfondire il tema relativo alla legalità di alcune delle domande che spesso vengono poste durante colloqui di lavoro in maniera più o meno diretta da parte dei recruiter.

A livello generale devono considerarsi vietate tutte le domande volte ad approfondire aspetti della vita privata del/la candidato/a, quindi quelle attinenti al proprio status familiare, politico o religioso, così come gli annunci rivolti ad escludere una determinata categoria di soggetti sulla base di caratteristiche personali inerenti al sesso, la razza, il credo religioso o le tendenze politiche. Tendenzialmente devono anche essere escluse tutte le domande che siano volte a indagare aspetti della vita che non siano inerenti alle mansioni per cui si svolge il colloquio di lavoro o, peggio, che siano volte a ledere la sfera intima del/la candidato/a, cercando di valutare (più o meno positivamente) scelte di vita personali che nulla hanno a che vedere con le competenze professionali richieste.

Più precisamente è illegale chiedere:

1. Sei fidanzato/a? Hai o vuoi avere figli?

Tale domanda è infatti vietata dall’art. 27 del Codice delle Pari Opportunità (già menzionato D.Lgs. 198/2006) che al suo comma secondo prevede che la discriminazione all’accesso al lavoro è vietata anche se attuata “attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza”.

2. Di che partito politico/nazionalità sei?

In questo caso è il D.Lgs 215/2003 (attuativo della direttiva 2000/43/CEE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) che prevede, al suo art. 3, l’applicabilità del decreto anche rispetto all’”accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”. Peraltro, è anche lo Statuto dei lavoratori a vietare “al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.

3. Hai qualche disabilità? Qual è il tuo orientamento sessuale?

In questo caso è il D.Lgs 216/2003 (in attuazione della direttiva 2000/78/CEE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro) a tutelare i/le candidati/e da domande volte a indagare le eventuali disabilità della persona o le sue preferenze sessuali.

4. Hai delle patologie fisiche o psicologiche?

Il divieto di domande relative allo stato di salute, sia fisico che mentale, è invece previsto dal D.Lgs 276/03 che mira ad evitare che eventuali problematiche fisiche o psicologiche del /la candidato/a possano, in qualche modo, influire sulle sue possibilità di assunzione.

5. Perché è finito il tuo precedente lavoro? Hai avuto problemi e se si, quali, con il tuo precedente datore di lavoro?

In questo caso è il D.Lgs 276/2003 a prevedere il divieto di indagare eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale o determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

6. Hai precedenti penali?

In questo caso è necessario distinguere fra la richiesta del datore di lavoro di sapere se il soggetto che si candida ha o meno dei carichi pendenti (quindi dei procedimenti penali in corso per cui, però, ancora non vi è una sentenza di condanna, o di assoluzione, definitiva) e quella relativa alla presenza di eventuali condanne definitive (quindi la richiesta di esibire il proprio casellario giudiziale). In relazione ai carichi pendenti, infatti, alla luce dell’incertezza giuridica che accompagna la presenza di un carico pendente non può essere richiesta dal datore di lavoro. In particolare, è stata la Corte di Cassazione a ritenere che la richiesta di esibire il certificato dei carichi pendenti si ponga in contrasto con la presunzione d’innocenza di cui all’art. 27 Cost. (cfr Corte di Cassazione, sez. lavoro, 17.07.2018, n. 19012). Tuttavia, il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento può permettere al datore di lavoro di richiedere il casellario giudiziale del/la candidato/a laddove la sua valutazione attitudinale possa (o debba) passare, anche, attraverso la valutazione di eventuali condanne passate in giudicato.

Insomma, ci sono dei limiti precisi che non possono essere superati durante un colloquio di lavoro, confini tracciati dalla consapevolezza che qualsiasi tentativo discriminatorio nei confronti di classi di soggetti è illegale.

A cura di Carlotta Capizzi

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